Guida in stato di ebbrezza grave con incidente: sospensione o revoca della patente?

Fabio Piccioni
18 Maggio 2016

Qual è la natura del reato di guida in stato di ebbrezza? E quali le sanzioni amministrative accessorie che ne derivano? Quando si applica la revoca della patente? La questione offre l'occasione per fare il punto sui casi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strada è strutturato in base a tre gradi di intensità riferiti al tasso alcolemico accertato, cui corrispondono tre livelli sanzionatori gradualmente afflittivi.
Massima

Sussiste assoluta autonomia e diversità ontologica tra le ipostesi sanzionatorie di cui all'art. 222 cod. strada, di portata generale e riferibile alla commissione di un reato colposo di danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale, e la guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di aver provocato un incidente stradale con conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione; entrambe determinano l'applicazione della revoca della patente di guida in ragione del diverso ma ugualmente penetrante profilo di danno alla persona, e di pericolo di pregiudizio alla circolazione che rispettivamente determinano, laddove il richiamo operato dall'art. 222 cod. strada dal comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, lungi dal significare la necessità di una interpretazione congiunta delle due disposizioni, sta al contrario ad attestare la rispettiva autonomia e il differente ambito di applicazione delle due norme.

Il caso

Il tribunale di Verona, accoglieva la richiesta dell'imputato, in ordine alla quale il P.M. aveva espresso il consenso, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi 4 di arresto e di euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, cod. strada; disponeva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni.

Avverso la statuizione relativa alla sanzione accessoria, proponeva ricorso la Procura generale presso la Corte di appello deducendo violazione della legge penale, visto che il comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada prevede, in caso di superamento della soglia di 1,5 g/l, la sanzione della revoca e non della mera sospensione della patente.

La questione

La questione offre lo spunto per fare il punto sui casi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla commissione di reati.

Il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 cod. strada è strutturato in base a 3 gradi di intensità riferiti al tasso alcolemico accertato, cui corrispondono 3 livelli sanzionatori gradualmente afflittivi, previsti dal comma 2:

lett. a) lieve: da 0,51 a 0,8 g/l, punito come illecito amministrativo con la sanzione pecuniaria da 531 a 2.125 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente da 3 a 6 mesi;

lett. b) intermedia: da 0,81 a 1,5 g/l, punito con l‘arresto fino a 6 mesi e l‘ammenda da 800 a 3.200 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente da 6 mesi a 1 anno;

lett. c) grave: oltre 1,51 g/l, punito con l‘arresto da 6 mesi a 1 anno e l‘ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente da 1 a 2 anni.

Le varie ipotesi di guida in stato di ebbrezza, integrano tre autonome e distinte fattispecie, correlate alle diverse soglie alcolemiche, non ricorrendo alcun rapporto di specialità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca alternatività.

Il comma 2-bis dell'art. 186cod. strada, nel duplicare le fattispecie di cui al reato base, prevede che se il conducente in stato di ebbrezza ha provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate e si affianca il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Inoltre, qualora per il conducente che abbia provocato l'incidente sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la patente è sempre revocata. La norma si conclude con la clausola in base alla quale È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222.

Ai sensi dell'art. 222 cod. strada l'autorità giudiziaria chiamata a giudicare rispettivamente dei delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose commessi mediante violazione delle norme sulla circolazione stradale, contestualmente alla sentenza di condanna dispone automaticamente (vis attractiva), a carico del trasgressore, anche le sanzioni accessorie che vanno ad incidere sull'efficacia della patente di guida in funzione social-preventiva di sicurezza della circolazione, anche qualora il Prefetto non abbia precedentemente adottato alcun provvedimento cautelare. L'ultimo periodo del comma 2, prevede che qualora la lesione personale grave o gravissima ovvero l'omicidio colposo, sia stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l, il giudice applichi la revoca della patente.

Orbene, nel caso di specie il giudice del patteggiamento ha erroneamente ritenuto – muovendo dalla travisata lettura della clausola di salvezza, circa l'operatività dell'art. 222 cod. strada, contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada –che la revoca della patente di guida si applichi solo nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, abbia commesso il delitto di lesioni colpose gravi o gravissime o di omicidio colposo, con violazione della disciplina stradale.

Al contrario, come sopra evidenziato, la norma di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, prevede la revoca della patente di guida, qualora il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provochi un incidente stradale, indipendentemente dal fatto di aver provocato danni alle persone.

Le soluzioni giuridiche

Stante il principio di diritto che prevede la possibilità da parte della Corte di legittimità di correggere l'errore di diritto (riportando nei limiti legali l'errata applicazione della sanzione amministrativa accessoria, che consegue di diritto all'applicazione della pena e che è sottratta alla disponibilità delle parti) ogni qual volta tale sanzione possa essere rideterminata in conformità alla violazione contestata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, lett.l) c.p.p., limitatamente alla statuizione con la quale è stata illegittimamente applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e disposto la revoca del titolo abilitativo.

Osservazioni

Come noto, la recente l. 41/2016 oltre all'introduzione agli artt. 589-bis e 590-bis, c.p. rispettivamente recanti omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, ha previsto anche disposizioni di coordinamento al codice della strada.

Per quanto qui rileva, incisive sono le modifiche in materia di sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali, recate all'art. 222cod. strada.

Il sostituito IV periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada stabilisce che alla sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per le nuove ipotesi di omicidio e lesioni stradali, consegue, a corredo dello strumentario sanzionatorio, la revoca della patente; e ciò, ai sensi del nuovo V periodo, anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

I nuovi commi 3-bis e 3-ter stabiliscono, in ragione della gravità del reato, le geometriche scansioni temporali minime che devono intercorrere dal momento della revoca della patente a quello in cui si possa conseguirne una nuova:

  • 5 anni, in caso di omicidio stradale semplice, di cui al comma 1 dell'art. 589-bis c.p. e lesioni personali stradali, di cui al comma 1 dell'art. 590-bis c.p.;
  • 10 anni, in caso di precedente condanna per i reati di guida, anche con incidente, in stato di ebbrezza o di alterazione;
  • 12 anni, per la violazione delle regole di comportamento previste in caso di incidente dall'art. 189 cod. strada e si sia dato alla fuga - id est art. 590-ter c.p.;
  • 10 anni, in caso di omicidio stradale aggravato da quelle ipotesi di colpa specifica tipizzate dal comma 5 dell'art. 589-bis c.p.;
  • 15 anni, in caso di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 589-bis c.p.;
  • 20 anni, in caso di precedente condanna per i reati di guida, anche con incidente, in stato di ebbrezza o di alterazione;
  • 30 anni, per la violazione delle regole di comportamento previste in caso di incidente dall'art. 189 cod. strada e si sia dato alla fuga - id est art. 589-ter c.p.

Il nuovo comma 3-quater disciplina l'ipotesi in cui il condannato per le nuove ipotesi di omicidio e lesioni stradali sia titolare di patente rilasciata da uno Stato estero. In tal caso, il prefetto del locus commissi delicti adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale, che viene annotato nell'Anag (Analisi Nazionale Abilitati alla Guida), per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2.

Guida all'approfondimento

PICCIONI, I Reati Stradali. Aspetti sostanziali e processuali del diritto penale stradale. Nuove disposizioni in materia di sicurezza della circolazione, IV edizione, Milano, 2011;

PICCIONI e AAVV, Nuovo Codice della Strada commentato. Annotato con la giurisprudenza, V edizione, Rimini, 2013;

PICCIONI, Codice della Strada per l'Udienza, con normativa complementare selezionata, Milano, 2015;

PICCIONI, L'omicidio stradale. Analisi ragionata della Legge 23 marzo 2016 n. 41,Torino, 2016.