Sospensione della patente nel caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova

Attilio Mari
18 Novembre 2015

Nella specifica ipotesi di estinzione del reato prevista dall'art.186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada) a seguito di esito positivo della messa alla prova, la competenza a irrogare la sanzione amministrativa della sospensione della patente, ai sensi dell'art. 224, comma 3, dello stesso testo normativo, va individuata in capo al prefetto che, a propria volta, provvede all'esito della trasmissione degli atti da parte della cancelleria del giudice a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.
Massima

Nella specifica ipotesi di estinzione del reato prevista dall'art.186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) a seguito di esito positivo della messa alla prova, la competenza a irrogare la sanzione amministrativa della sospensione della patente, ai sensi dell'art. 224, comma 3, dello stesso testo normativo, va individuata in capo al prefetto che, a propria volta, provvede all'esito della trasmissione degli atti da parte della cancelleria del giudice a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

Il caso

All'esito di un procedimento incardinato per il reato previsto dall'art.186, commi 2, lett.b) e 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (guida sotto l'influenza dell'alcool, aggravato ai sensi dell'ultima disposizione richiamata), il giudice di prime cure ha dichiarato l'estinzione del reato stesso a seguito di esito positivo della messa alla prova (ai sensi dell'art.168-ter c.p.) e ha contestualmente applicato all'imputato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per una durata di mesi sei.

Avverso tale pronuncia ha presentato ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo (con l'unico motivo di impugnazione) la violazione ed erronea applicazione dell'art.224, comma 3, del d.lgs. 285/1992, il quale prevede che – nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo – la relativa sanzione amministrativa accessoria deve essere applicata da parte del prefetto, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni di legge.

La suprema Corte ha accolto il ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti al prefetto competente per territorio, sulla base di un percorso argomentativo fondato sui seguenti passaggi:

a) per espresso disposto dell'art.168-ter c.p. (introdotto dalla l. 28 aprile 2014, n.67), l'esito positivo della messa alla prova costituisce una specifica causa di estinzione del reato;

b) ai sensi dell'art. 224, comma 3, d.lgs. 285/1992, a seguito della declaratoria di estinzione del reato (per causa diversa dalla morte del reo), la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della revoca della patente di guida fa capo al prefetto, previo accertamento delle condizioni di legge;

c) la messa alla prova, in quanto istituto finalizzato a una composizione “preventiva” del conflitto penale, prescinde dall'accertamento di responsabilità in ordine al fatto ascritto, con conseguente inapplicabilità delle specifiche disposizioni dettate dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis d.lgs. 285/1992, che prevedono che il giudice, a seguito della sentenza di condanna e dell'applicazione del lavoro di pubblica utilità, pronunci successivamente (in udienza fissata ad hoc) l'estinzione del reato e l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente;

d) la non assimilabilità tra le due diverse ipotesi previste dalle suddette disposizioni impedisce di applicare al caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova la speciale previsione che stabilisce (nei caso previsto dagli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, d.lgs. 285/1992) la riduzione alla metà della sanzione amministrativa della sospensione della patente.

La questione

La questione in esame è la seguente: in capo a quale autorità vada fissata la competenza a irrogare la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida, nella specifica ipotesi di reato regolata dall'art.186 del d.lgs. 285/1992 (guida sotto l'influenza dell'alcool) a seguito della intervenuta estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art.168-ter c.p., ovvero in conseguenza dell'esito positivo della messa alla prova.

Le soluzioni giuridiche

La questione relativa alla competenza a disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella specifica ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (ai sensi dell'art. 168-ter c.p.) e in relazione alla fattispecie della guida sotto l'influenza dell'alcool, non era precedentemente stata affrontata dalla suprema Corte.

In riferimento specifico alle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida (regolate dall'art. 224 dello stesso testo normativo), la Corte aveva già ritenuto, peraltro in conformità con il tenore letterale delle disposizioni richiamate, che esulasse dai poteri del giudice penale quello di provvedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, spettando tale competenza al Prefetto (ai sensi del terzo comma del predetto articolo).

In particolare, tale principio era stato espressamente affermato in relazione all'ipotesi di estinzione del reato per intervenuta oblazione: in tal senso, da ultimo, si erano pronunciate Cass. pen., Sez.IV, 10 luglio 2009, n.41818; Cass. pen., Sez.IV, 11 novembre 2010, n.5049; va notato che tali arresti erano stati espressi in riferimento specifico alla violazione dell'art. 186 d.lgs. 285/1992 (in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool) e prima delle modifiche del quadro normativo di riferimento, in base al quale la competenza a disporre la relativa sanzione amministrativa è stata attribuita al giudice

Osservazioni

La suprema Corte affronta per la prima volta la specifica questione relativa al rapporto tra le disposizioni relative al nuovo istituto della messa alla prova e la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

Sul punto, il quadro normativo di riferimento appare adeguatamente univoco, dal momento che l'art.168-ter c.p. (introdotto dalla l. 47 del 2015) prevede espressamente che l'esito positivo della messa alla prova costituisce causa di estinzione del reato e, al contempo (al comma 2), che la relativa dichiarazione di estinzione non pregiudica – di per se – l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative previste dalla legge; pertanto, in materia di sanzioni amministrative contemplate dal codice della strada, tale previsione si raccorda – da un lato – al disposto generale contenuto nell'art. 221, comma 2, che, nel caso di estinzione del reato, prevede che la competenza del giudice penale in materia venga a cessare e – dall'altro e nell'ipotesi specifica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida – con quello dell'art. 224, comma 3, che, sempre in ipotesi di estinzione del reato (per causa diversa dalla morte del reo) stabilisce la competenza del prefetto.

Pertanto, appare assolutamente obbligata la soluzione giuridica adottata dalla Corte nel senso della negazione della competenza del giudice penale a statuire in materia di sanzione amministrativa della sospensione della patente, a seguito della declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

La questione giuridica, logicamente connessa e di maggiore interesse (che la Corte, necessariamente, affronta in modo solo incidentale nel suo percorso argomentativo) è quella relativa alla coerenza del sistema, conseguente alla speciale disciplina attualmente dettata a proposito delle fattispecie contenute negli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti.

In particolare, in base alle modifiche apportate (da ultimo) dalla l. 29 luglio 2010, n.120, all'esito della sentenza dichiarativa della responsabilità penale e dell'eventuale sostituzione della pena (detentiva e pecuniaria) con quella del lavoro di pubblica utilità – e a seguito di svolgimento positivo del relativo programma – il giudice, previa fissazione di udienza ad hoc, pronuncia l'estinzione del reato e contestualmente applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente, riducendola però (e obbligatoriamente) della metà.

Sul piano sistematico, il maggior profilo di criticità rispetto alle conseguenze derivanti dall'estinzione del reato consiste proprio in questa obbligatoria riduzione alla metà della sanzione amministrativa, non applicabile invece nel caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova (in cui pure, ai sensi dell'art.168-bis, comma 3, c.p., la previa prestazione di lavoro di pubblica utilità costituisce un contenuto obbligato del programma); disparità che la Corte ritiene come frutto di una legittima scelta del legislatore sulla base dell'assorbente vantaggio che sarebbe previsto per l'imputato che perviene all'estinzione del reato in assenza di accertamento della penale responsabilità.

Ma proprio tale disparità di trattamento, in favore di soggetto nei cui confronti è già intervenuto un accertamento di penale responsabilità (al contrario di quanto avviene in caso di ammissione alla messa alla prova), appare suscettibile di creare, in relazione al regime sanzionatorio derivante dalla commissione dei reati previsti dalle citate disposizioni, qualche dubbio sulla coerenza complessiva dell'assetto normativo.

Guida all'approfondimento

M.S. Calabretta in La sospensione del procedimento (commento alla l. 28 aprile 2014, n.67), Giuffré, 2014, 7;

C. Cozzella, Guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti alla luce delle modifiche apportate al codice della strada (e non solo), in Giurisprudenza di merito, 2011, 3, 642.

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