Nomina del difensore e diritto alla traduzione degli atti

Antonella Marandola
20 Luglio 2015

In tema di traduzione degli atti, la nomina di un difensore di fiducia non integra la prova che l'imputato alloglotta conosca la lingua italiana, in assenza di ulteriori elementi che ne rivelino il suo impiego nei contatti intercorsi con il difensore o nel compimento delle altre attività processuali.
Massima

In tema di traduzione degli atti, la nomina di un difensore di fiducia non integra la prova che l'imputato alloglotta conosca la lingua italiana, in assenza di ulteriori elementi che ne rivelino il suo impiego nei contatti intercorsi con il difensore o nel compimento delle altre attività processuali.

Il caso

Con sentenza la Corte d'appello, a seguito di appello degli imputati avverso sentenza del G.I.P. del Tribunale riduceva la pena a loro comminata. Avverso la decisione, il difensore dell'imputato deduce, fra l'altro, la violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 178, comma 2, lett. b) e 179, comma 1 c.p.p. e artt. 453, 456, 143 e 109 c.p.p. per omessa traduzione in lingua lituana della richiesta e del decreto di giudizio immediato, nonché dell'avviso dell'udienza a seguito di decreto di giudizio abbreviato; inoltre lamenta che all'udienza il G.I.P. non aveva disposto l'assistenza di un interprete, pur essendo edotto dell' ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputata.

La questione

Nel caso dell'incapacità dell'imputata a comprendere la lingua italiana, pur nota al giudice, l'assenza della presenza dell'interprete e l'omessa traduzione dei provvedimenti possono ritenersi sanati dall'avvenuta nomina del legale?

Le soluzioni giuridiche

Il tema investe il mancato rispetto delle norme relative alla lingua utilizzata negli atti processuali. La questione attiene alla nullità assoluta del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per omessa traduzione degli atti e mancata assistenza dell'imputata che non conosce la lingua italiana, vale a dire per lesione del diritto di difesa da esporsi e rappresentare alla Corte d'appello. L'invalidità deve ritenersi ricorrente non potendo, il giudice, disattendere l'eccezione di nullità affermando che, avendo l'imputata nominato il proprio difensore di fiducia, vale a dire conferendogli procura speciale per la richiesta del rito alternativo e, quindi, non essendo rimasta inerte nel procedimento ma, al contrario, avendo assunto personalmente iniziative rivelatrici della sua capacità a difendersi adeguatamente, egli non aveva obbligo di nominare un interprete e tradurre gli atti.

Non si deve confondere, in conclusione, la fruizione di un difensore di fiducia con la prova della conoscenza della lingua italiana.

Osservazioni

Si ricorda che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana costituisce un'indagine di fatto, che spetta al giudice di merito e non è censurabile dal giudice di legittimità se è motivata in termini corretti ed esaustivi che ne dimostrino la congruità. A tal fine, costituisce quindi adeguata motivazione dell'accertamento di adeguata conoscenza quella che indica elementi specifici e correlati alla comune esperienza in ordine all'acquisito apprendimento della lingua italiana da parte di chi non l'ha avuta come madrelingua, come, per esempio, l'acquisizione della cittadinanza italiana e l'utilizzazione della lingua italiana negli incombenti processuali e nel contatto con il difensore.

Per la consolidata giurisprudenza l'applicazione dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato, l'arresto esige che, per non applicarlo, "l'imputato straniero mostri, in sede di espletamento dell'attività processuale, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative, come colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente": deve, dunque, evidenziarsi la necessità che il giudice accerti l'utilizzazione da parte dell'imputato della lingua italiana, dandone conto nella motivazione, a pena di nullità della sentenza impugnata. Non si deve confondere, ad ogni modo, la facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia, con la facoltà di conoscere in modo adeguato e completo il contenuto degli atti processuali e quello che avviene durante l'udienza, aspetto, questo, che integra un diverso profilo, anch'esso essenziale, del complessivo diritto di difesa che deve essere garantito ad ogni imputato ogniqualvolta ne sussistono i presupposti.

Guida all'approfondimento

In termini assolutamente generali,

M. Gialuz, La riforma dell'assistenza linguistica: l'Europa chiedeva un intervento più attento all'effettività della garanzia, in AA. VV., Le nuove norme sulla giustizia penale (a cura di) C. Conti - A. Marandola - G. Varraso, Cedam, 2014, 439 ss.

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