Incidente d'esecuzione e nullità dell'estratto contumaciale
20 Dicembre 2016
Massima
La notifica dell'estratto contumaciale, nella vigenza della normativa anteriore alla l. 67 del 2014, può essere effettuata legittimamente presso il difensore d'ufficio esclusivamente ai sensi dell'art.159 c.p.p. o dell'art. 161 c.p.p. Il caso
La procura presso il tribunale di Lucca, il 10 agosto 2016, ha notificato al sig. E.M. l'ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto contestuale di sospensione, ex art.656, comma 5,c.p.p., relativamente alla sentenza emessa il 26 novembre 2012 dal tribunale di Lucca e divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2014, con la quale gli era stata irrogata la pena di un anno di reclusione per avere violato gli artt. 385, 99 c.p. Il sig. E.M., per il tramite del proprio difensore, ha proposto istanza al tribunale di Lucca quale giudice dell'esecuzione per sentire, ex artt.670 e 175 c.p.p., dichiarare l'inefficacia dell'ordine d'esecuzione ed essere rimesso in termini ai fini dell'impugnazione. La difesa, preliminarmente, ha eccepito che il sig. E.M. è stato condannato in contumacia e che di conseguenza è applicabile al medesimo l'art. 175 c.p.p., nel testo formulato nella versione anteriore alla l. 67 del 2014. Il sig. E.M. ha osservato che la sentenza su cui è fondato l'ordine d'esecuzione non è mai divenuta esecutiva per irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale. L'estratto contumaciale è stato notificato, ex art.161, comma 4,c.p.p., al difensore d'ufficio stante il mancato perfezionamento della notifica a mezzo posta, stante la dichiarazione d'irreperibilità resa dal postino, in difetto della dichiarazione d'elezione di domicilio. Il sig. E.M., a sostegno del proprio assunto, ha eccepito di non avere ricevuto la notifica di alcun atto del procedimento compreso l'estratto contumaciale; di non essere mai stato, ex art.159 c.p.p., dichiarato irreperibile; di non avere eletto domicilio, ex art. 161, comma 4, c.p.p., presso il difensore d'ufficio; d'avere avuto un domicilio nel quale poteva essere rintracciato e che pertanto la notifica non era divenuta impossibile; di non avere ricevuto comunicazioni dal difensore d'ufficio. Il giudice dell'esecuzione ha accertato la nullità della notifica e conseguentemente ha dichiarato la non esecutività della sentenza e per l'effetto ne ha sospeso l'esecuzione, rimettendo il sig. E.M. in termini per proporre l'atto d'impugnazione. La questione
L'ordinanza emessa dal tribunale di Lucca quale giudice dell'esecuzione affronta il problema dell'efficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza in caso di irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale e del diritto dell'istante ad essere rimesso in termini, ex art. 175 c.p.p., in caso d'accoglimento della stessa. Le soluzioni giuridiche
Nei trenta giorni dalla notifica dell'ordine di carcerazione, il sig. E.M. proponeva istanza – qualificabile come incidente d'esecuzione – al tribunale di Lucca quale giudice dell'esecuzione, chiedendo sia la dichiarazione della non esecutività del titolo esecutivo costituito dalla sentenza sia la rimessione in termini per proporre appello avverso la sentenza stessa. Il giudice dell'esecuzione è, ex artt. 670, comma 3, e 175 c.p.p., competente a decidere, infatti non solo sulla validità del titolo ma anche sulla richiesta di rimessione in termini, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è competente il giudice dell'esecuzione a decidere sulla richiesta di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, c.p.p., quando la stessa è subordinata all'accertamento della validità o dell'efficacia del titolo esecutivo, comunque contestate dall'istante dovendo farsi applicazione di quanto previsto dall'art. 670, comma 3, c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2013, n. 49876). Sempre in base al dictum della suprema Corte, il giudice dell'esecuzione, quando sia investito da richiesta volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del titolo incluso nel provvedimento di cumulo delle pene concorrenti, deve deliberare sulla stessa anche quando sia stata contestualmente proposta istanza di restituzione nel termine per impugnare, poiché la sospensione dell'esecuzione che consegue all'eventuale accoglimento della prima richiesta ha effetto assorbente e prevalente rispetto alla istanza di restituzione nel termine, atteso che alla declaratoria di sospensione dell'esecuzione consegue di diritto una nuova decorrenza del termine per impugnare ex art. 670, comma primo, c.p.p. (Cass. pen., Sez. I, 17 dicembre 2014, n. 3349). Il giudice dell'esecuzione, accertata l'irregolarità della notifica effettuata, ex art. 161, comma 2,c.p.p., ha dichiarato la non esecutività del titolo esecutivo, sospeso l'ordine d'esecuzione e rimesso il sig. E.M. in termini per presentare l'appello. Osservazioni
Al giudizio celebrato in contumacia è applicabile ai fini della rimessione in termini il testo dell'art. 175 c.p.p. vigente prima della modifica apportata dalla legge 67/2014 che ha abrogato l'istituto della contumacia. La l. 67 del 2014 non prevedeva norme transitorie che disciplinassero i procedimenti in corso per i quali fosse già stata effettuata la dichiarazione di contumacia o fosse già stata pronunciata la sentenza contumaciale. L'assenza di una disciplina transitoria lasciava irrisolto anche il problema degli incidenti d'esecuzione aventi ad oggetto la remissione in termini al fine d'impugnare una sentenza contumaciale. Dopo l'entrata in vigore della l. 67 del 2014 la giurisprudenza legittimità ha affermato che la previgente formulazione dell'articolo 175, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che fossero già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo (Cass. pen., Sez. II, 27 maggio 2014, n. 23882). Successivamente la legge 118 dell'11 agosto 2014, a soluzione di una questione di diritto intertemporale, ha stabilito che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 67/2014 continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso al 17 maggio 2014 quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. |