Composizione dell'organo giudicante nel processo minorile in caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a decreto di giudizio immediato

21 Luglio 2015

Nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante deve essere quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, r.d. 12/1941 e non quella monocratica prevista per il G.I.P.
Massima

Nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante deve essere quella collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, r.d. 12/1941 e non quella monocratica prevista per il G.I.P.

Il caso

1. K.A., imputato per reati di ricettazione, sul decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P. su richiesta del P.M., tramite il suo difensore munito di procura speciale, aveva avanzato richiesta di essere giudicato con rito abbreviato. Nel relativo giudizio, svoltosi il 12 luglio 2012 dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, era stato condannato alla pena di un mese e dieci giorni di reclusione "previa riqualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 647 c.p.". Successivamente all'impugnazione del suo difensore, la Corte d'appello aveva annullato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare "per difetto di competenza funzionale" ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera a) e 179 c.p.p. La Corte di cassazione aveva successivamente rigettato il ricorso proposto dalla procura generale. Nel successivo giudizio di rinvio davanti al giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p.

2. Tizio era stato condannato a due anni di reclusione e 200 euro di multa in un giudizio con rito abbreviato svoltosi dinanzi al giudice collegiale per l'udienza preliminare del tribunale per i minorenni. In seguito all'impugnazione del difensore dell'imputato, la Corte d'appello aveva emesso un'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova per la durata di due anni. Successivamente, la medesima Corte d'appello non aveva accolto la richiesta del procuratore generale di declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione, respinto il ricorso del procuratore generale, aveva restituito gli atti al giudice di prime cure che aveva fissato udienza per la rinnovazione del giudizio, nel corso della quale il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p.

3. M.G., arrestato per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato in seguito alla emissione di decreto di giudizio immediato da parte del giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Il giudizio si era concluso con una sentenza di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa. Su impugnazione del difensore dell'imputato, la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di competenza funzionale del giudice ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera a), e 179 c.p.p. e il ricorso proposto dalla procura generale era stato rigettato dalla Corte di cassazione. Nel giudizio di rinvio davanti al giudice delle indagini preliminari il pubblico ministero aveva dedotto la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 458 c.p.p.

Il giudice per le indagini preliminari, sollevando dunque la questione con tre distinte ordinanze di rimessione, sottolineava come non sia possibile dare un'interpretazione adeguatrice delle norme sospettate di incostituzionalità, perché il dato normativo non si presta ad interpretazioni diverse da quella emergente dalla mera lettura del testo "se non altro per la interpretazione costante e pacifica (c.d. diritto vivente) che ne ha dato finora la Suprema Corte" per cui "in tema di procedimento a carico di minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato spetta al giudice delle indagini preliminari e non al tribunale per i minorenni nella composizione prevista per l'udienza preliminare".

Il primo profilo di incostituzionalità riguarda la violazione dell'art. 3, comma 1, Cost. per la disparità di trattamento che verrebbe ad esserci tra i minori assoggettati al giudizio abbreviato dinanzi al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 458 c.p.p., e quelli sottoposti al giudizio collegiale del tribunale per i minorenni. La giurisprudenza in materia è sempre stata univoca sulla funzione di garanzia dello sviluppo della personalità dell'adolescente che svolge il giudice minorile; dunque un secondo profilo di incostituzionalità riguarderebbe l'art. 31 Cost. Infine le norme impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost. perché il minore per effetto della suddetta norma non potrebbe avvalersi delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale.

La questione

La questione in esame è la seguente: è legittima costituzionalmente la diversa composizione dell'organo giudicante nel processo minorile a seconda che il rito abbreviato sia disposto in udienza preliminare o in seguito a richiesta dell'imputato a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato su istanza del pubblico ministero (collegiale nel primo caso e monocratica nel secondo)?

Le soluzioni giuridiche

Il giudice rimettente osservava che nel procedimento penale con imputati minorenni la composizione collegiale del giudice specializzato risponde all'esigenza di fornire all'organo giudicante l'apporto di giudici laici, esperti nelle scienze pedagogiche e psicologiche, data la delicatezza della materia e la peculiarità delle posizioni giuridiche e dei rapporti oggetto di giurisdizione.

Alla base dell'istituzione del tribunale per i minorenni vi sarebbe stata proprio la considerazione che il minore viene portato al delitto da gravi carenze della personalità dovute a fattori familiari, ambientali e sociali e "dovesse essere valutato da giudici specializzati che avessero strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare adeguatamente la sua personalità" per individuare il trattamento rieducativo più appropriato.

Attribuendo alla competenza monocratica del giudice per le indagini preliminari il giudizio abbreviato disposto in seguito a un decreto di giudizio immediato si finirebbe per creare una "sacca di area grigia nella tutela del minore durante il processo penale" in cui verrebbero meno le garanzie previste dal d.P.R. 448/1988 che sono assicurate nell'udienza preliminare dalla collegialità dell'organo giudicante.

Ora, l'applicabilità nel processo minorile dell'art. 458 c.p.p., a norma del quale, per il giudizio abbreviato richiesto dopo il decreto di giudizio immediato, la competenza spetta al giudice per le indagini preliminari, si deduce pacificamente dal rinvio operato dall'art. 1, comma 1, d.P.R. 448/1988 al c.p.p.

È pur vero che questo orientamento è stato recentemente superato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione per cui "nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell'ambito dell'udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall'art. 50-bis, comma 2, dell'ordinamento giudiziario (Cass. pen., Sez. un., n. 306/2013). Questo principio non può tuttavia trovare applicazione da parte del giudice remittente che, in base all'art. 25 c.p.p., è vincolato dalla decisione sulla competenza emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio a quo.

Di più. Proprio la sentenza della Cassazione sulla competenza nel giudizio a quo avrebbe potuto porre una questione di ammissibilità dato l'effetto vincolante delle decisioni della Corte di cassazione in materia di competenza, rendendosi così irrilevanti le questioni che tendano a "rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima" (Corte Cost. 294/1995 e 25/1989).

Ma la questione correttamente posta dal giudice remittente non riguarda la competenza, bensì l'inadeguatezza del giudice per le indagini preliminari a svolgere il giudizio abbreviato nel rito minorile, vista la sua composizione monocratica. Soprattutto per il motivo che esso, in tal modo, viene privato dell'apporto degli esperti che lo compongono.

Osservazioni

La necessità della specializzazione del giudice minorile risponde alla ratio dell'art. 31, comma 2, Cost. I giudici minorili, specializzati, hanno strumenti tecnici e capacità personali particolari per vagliare la personalità del minore e individuare il trattamento rieducativo più appropriato. E l'interesse del minore trova adeguata tutela nella composizione particolare del giudice specializzato composto da magistrati togati ed esperti non togati. Una diversa composizione, in particolare la composizione monocratica, finirebbe per collidere con il principio di minima offensivitàche impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e salvaguardarne tutte le esigenze educative.

Il giudizio abbreviato minorile è sostitutivo sia dell'udienza preliminare sia del dibattimento, potendo portare tanto a sentenza di proscioglimento o di condanna, quanto alla sospensione con messa alla prova e a tutte le altre definizioni particolari che caratterizzano il rito minorile. Quindi è il peculiare contenuto degli esiti del giudizio abbreviato che impone la composizione collegiale, indipendentemente dalla sede formale.

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