La notifica impossibile al domicilio dichiarato o eletto

24 Luglio 2017

I caso di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, è sufficiente il suo mancato reperimento presso il domicilio eletto o dichiarato per consentire la valida consegna dell'atto al difensore oppure l'ufficiale giudiziario è tenuto a compiere altri accertamenti, finalizzati alla ricerca del destinatario, ed al successivo deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, comma 7 e 8, c.p.p.?
Massima

Ai fini della validità della notificazione mediante consegna al difensore di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p., è sufficiente il mancato reperimento presso il domicilio eletto o dichiarato dell'imputato o di persona idonea a ricevere l'atto, non essendo necessari ulteriori accertamenti da parte dell'ufficiale giudiziario, né lo svolgimento della procedura di consegna alla casa comunale di cui all'art. 157, comma 8, c.p.p.

Il caso

Il difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva condannato l'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali volontarie aggravate.

Con il primo motivo deduceva la nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello perché effettuata, a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p., presso il difensore, sebbene l'imputato avesse dichiarato domicilio in un luogo precisamente determinato, nel quale, peraltro, erano state compiute le notifiche per il procedimento di primo grado. Secondo il ricorrente, in particolare, il mancato reperimento nel domicilio dichiarato dell'imputato o di persone idonee a ricevere l'atto non consentiva la notifica presso il difensore, imponendo piuttosto il rispetto della procedura di deposito alla casa comunale ex art. 157, comma 8, c.p.p.

Con il secondo motivo si lamentava della nullità della notificazione anche perché effettuata a mezzo fax, strumento consentito solo per le persone diverse dall'imputato e soltanto previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

La questione

La prima questione esaminata dalla decisione in commento si può sintetizzare nel modo seguente: in tema di notificazioni, in caso di elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, è sufficiente il suo mancato reperimento presso il domicilio eletto o dichiarato per consentire la valida consegna dell'atto al difensore oppure l'ufficiale giudiziario è tenuto a compiere altri accertamenti, finalizzati alla ricerca del destinatario, ed al successivo deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 157, commi 7 e 8, c.p.p.?

Ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., per ritenere impossibile la notificazione nel domicilio eletto o dichiarato ovvero per reputare insufficiente o inidonea detta dichiarazione o elezione di domicilio, in altri termini, basta il mancato reperimento del destinatario?

La seconda questione affrontata dalla sentenza riguarda l'utilizzo del fax per compiere le notificazioni. Questo strumento può essere usato per la notificazione al difensore anche per la consegna dell'atto destinato all'imputato?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha reputato infondato il primo motivo di ricorso, ritenendo che, in caso di mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio eletto o dichiarato, ai fini della validità della notifica effettuata presso il difensore, ex art. 161, comma 4, primo periodo, c.p.p., non sono necessari ulteriori accertamenti da parte dell'ufficiale giudiziario, né lo svolgimento della procedura di consegna alla casa comunale di cui all'art. 157, comma 8, c.p.p.

La decisione, pertanto, ha aderito all'indirizzo espresso da Cass. pen., Sez. unite, n. 28451/2011, secondo cui «l'impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157, comma 8,c.p.p.». Sebbene adottata in una fattispecie concreta che risultava caratterizzata anche dalla previa assunzione da parte dell'ufficiale giudiziario di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio anagrafe, questa pronuncia delle Sezioni unite non ha ritenuto indispensabile per procedere alla consegna dell'atto al difensore lo svolgimento di nuovi accertamenti, né il deposito dell'atto presso la casa comunale.

Questo indirizzo, in particolare, si fonda sull'art. 163 c.p.p., secondo il quale «per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 162 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157». Tale norma «attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto e non al luogo o alle modalità della notificazione», in ragione della «clausola di salvaguardia in esso contenuta» (così Cass. pen., Sez. unite, n. 28451/2011, cit.).

Le modalità di esecuzione della notifica relative al deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art.157, comma 8, c.p.p. non sono applicabili nel caso di elezione o dichiarazione di domicilio perché seguono al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo (mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l'atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell'imputato). Queste situazioni, tuttavia, precludono la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e, senza imporre nuove ricerche, permettono di ricorrere alla consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4,c.p.p.

L'inciso in quanto applicabili, previsto dall'art.163 c.p.p. ai fini dell'operatività delle disposizioni di cui all'art. 157 c.p.p. in relazione alle notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto, più specificamente, implica un richiamo “parziale” della disciplina richiamata. In questa prospettiva, è estranea al richiamo proprio la disciplina concernente il deposito presso la casa comunale: «da un lato, infatti, l'art. 157, comma 1, primo periodo, c.p.p. esclude l'esigenza di un contatto diretto tra organo notificatore e destinatario della notificazione nei casi di domicilio dichiarato o eletto («Salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona»), mentre il deposito presso la casa comunale costituisce l'estremo tentativo in tal senso; dall'altro, e soprattutto, la disciplina in questione prevede una forma di comunicazione che, in ogni caso, rende l'atto accessibile in un luogo diverso dal domicilio dichiarato o eletto».

Secondo la decisione in esame, inoltre, non è dirimente il dato testuale dell'art. 161, comma 4, c.p.p., che sembrerebbe distinguere l'impossibilità della notificazione dall'inidoneità o dalla mancanza del domicilio eletto o dichiarato. Da un punto di vista lessicale, infatti, il vocabolo inidoneo è generalmente definito nei dizionari come mancante di capacità specifica; di conseguenza, la dichiarazione e l'elezione di domicilio possono essere ritenute inidonee, in linea con il comune significato linguistico, non solo quando è praticamente impossibile la notificazione nel luogo indicato, ma anche quando, per cause diverse dal caso fortuito e dalla forza maggiore, le stesse non sono “funzionali” ad assicurare il pronto ed efficace esito positivo dell'adempimento comunicativo.

La Corte ha giudicato infondato anche il secondo motivo di ricorso, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui «la notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p.» (così Cass. pen., Sez. unite,n. 28451/2011, cit.; Cass. pen., n. 38058/2014).

Osservazioni

L'art. 161, comma 4, c.p.p. prevede che la notificazione dell'atto destinato all'imputato, in determinate situazioni, possa essere eseguita presso il difensore. In particolare, la norma dispone che l'atto sia consegnato al difensore «se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile». La stessa disposizione, poi, estende la notificazione al difensore alle ipotesi in cui l'elezione o la dichiarazione di domicilio di cui all'art. 161, comma 1 e 3 c.p.p. «mancano o sono insufficienti o inidonee».

Questa norma genera talune incertezze interpretative perché richiama le nozioni di domicilio determinato, dichiarato o eletto, distinguendo la notificazione che diviene impossibile dall'elezione o dichiarazione di domicilio mancante, inidonea o insufficiente.

Nel primo atto compiuto con il suo intervento (art. 161, comma 1, c.p.p.) ovvero con la notificazione dell'informazione di garanzia o con il primo atto notificato su disposizione dell'autorità giudiziaria (art. 161, comma 2, c.p.p.), invero, l'indagato o l'imputato è invitato a dichiarare o eleggere.

In giurisprudenza è stato precisato che, ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p.p., il primo atto notificato acquista il significato di dichiarazione implicita di domicilio, facendo sorgere l'obbligo di comunicare ogni successivo mutamento e comportando, ove tale obbligo non sia adempiuto, la legittimità delle successive notificazioni eseguite mediante consegna al difensore (Cass. PEN., n. 23757/2006). Pertanto, una volta notificato con esito positivo un atto in uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p., le successive notificazioni, se divenute impossibili in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4,c.p.p., in assenza di comunicazione di avvenuto mutamento di domicilio da parte dell'imputato medesimo (Cass. pen., n. 10427/2009).

Qualora una notificazione ha avuto esito positivo, dunque, se non interviene una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, il domicilio in cui l'atto è stato consegnato rimane determinato al punto da comportare la necessità di procedere alla notifica degli atti successivi in quello stesso luogo, salvo che, successivamente, divenga impossibile la consegna dell'atto. In quest'ultimo caso, in una logica di bilanciamento tra valori contrapposti, poiché l'imputato è venuto meno all'impegno di comunicare ogni mutamento di domicilio, la norma prevede la notificazione al difensore il quale, di conseguenza, assume l'impegno di informare il suo assistito.

La consegna al difensore, poi, si applica anche nel caso in cui l'imputato, seguendo l'invito delle autorità, ha eletto o dichiarato domicilio ai sensi dell'art. 161, commI 1 e 2, c.p.p.(Cass. pen., n. 20742/2014). In tale ipotesi, l'imputato assume l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio eletto o dichiarato. L'inadempimento di tale obbligo (così come l'elezione o la dichiarazione di un domicilio insufficiente o inidoneo) permette la notificazione dell'atto al difensore (il quale, evidentemente, dovrà avvisare il suo assistito).

L'art. 161, comma 4, c.p.p., inoltre, prevede la consegna al difensore anche nel caso in cui l'imputato non collabora, rifiutando di eleggere o dichiarare un domicilio. In quest'ultima ipotesi che, a ben vedere, appare sovrapponibile a quella che ricorre nel caso dapprima descritto di domicilio determinato (in entrambi i casi, infatti, c'è stata una prima notificazione con esito positivo, cui non è seguita l'elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato), la condotta inadempiente dell'imputato – il quale ha rifiutato l'invito ad eleggere o dichiarare domicilio – consente la consegna al difensore.

Quando invece è intervenuta un'elezione o dichiarazione di domicilio, gli atti destinati all'imputato devono essere notificati in detto luogo, salvo che la consegna sia impossibile.

In giurisprudenza è emerso un contrasto sulla nozione di notificazione “impossibile” nel domicilio eletto o dichiarato.

Al riguardo, secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 28451/2011 dapprima citata «l'impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157, comma 8, c.p.p.».

Secondo questa decisione, il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato nel domicilio eletto o dichiarato equivale all'impossibilità di procedere alla notifica. Quest'orientamento, dunque, estende la nozione di impossibilità anche ai casi di mancato reperimento o di temporanea assenza dell'imputato. Si afferma, in particolare, che «l'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo l'art. 161, comma 4, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, considerato l'onere incombente su quest'ultimo, una volta avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, di comunicare ogni variazione dell'iniziale elezione di domicilio» (Cass. pen., n. 12909/2016, in una fattispecie in cui la Corte ha precisato che non è necessario il previo doppio accesso dell'ufficiale giudiziario nel domicilio eletto, prescritto unicamente dall'art. 157, comma 7, c.p.p. per la prima notificazione all'imputato non detenuto quando il destinatario è reperibile nel luogo della notificazione, ma le persone indicate nel comma primo di detto articolo mancano o sono inidonee o si rifiutano di ricevere l'atto). Questo indirizzo è stato seguito da numerose decisioni (tra le altre, di recente, Cass. pen.,n. 42548/2016; Cass. pen., n. 21626/2015; Cass. pen., n. 36479/2014; Cass. n. 13051/2013; Cass. n. 49488/2013).

Alcune recenti pronunce, tra cui quella in commento, nell'aderire a questo orientamento, si sono soffermate sull'art. 163 c.p.p. che estende alle notificazioni eseguite nel domicilio eletto o dichiarato le disposizioni di cui all'art. 157 c.p.p.in quanto applicabili” e che costituisce uno dei nodi interpretativi del tema.

Al riguardo è stato precisato che il richiamo alle disposizioni dell'art. 157 c.p.p. deve essere inteso necessariamente come parziale. In questa prospettiva, l'art. 157 c.p.p. consente solo di individuare i soggetti potenziali consegnatari dell'atto. Il luogo della consegna o le modalità della notificazione, invece, sono determinate esclusivamente dall'art. 161 c.p.p. Per tale ragione, una volta che non è stato reperito il destinatario (o persona idonea) nel domicilio eletto o dichiarato, non sono necessarie né le ulteriori ricerche di cui all'art. 157, comma 7, c.p.p., né la procedura del deposito dell'atto alla casa comunale prevista dall'art. 157, comma 8, c.p.p.

A tal proposito, una recente decisione ha ribadito che l'ufficiale giudiziario non ha né il potere, né il dovere di procedere ad alcun ulteriore accertamento e il richiamo operato dall'art. 163 c.p.p. all'art. 157 c.p.p. deve essere inteso come limitato alla sola individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell'atto. La constatazione dell'impossibilità della notificazione non è subordinata neppure al previo doppio accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo del domicilio eletto o dichiarato, che è prescritto solo per la prima notificazione nel caso di mancato reperimento o rifiuto o inidoneità delle persone reperite in detto posto. Ai fini della notificazione mediante consegna al difensore, «è sufficiente la redazione di un verbale di vane ricerche da parte dell'organo preposto alla notifica che attesti … l'impossibilità di procedere alla notifica degli atti nel domicilio dichiarato» (così Cass. n. 24534/2017).

Un diverso orientamento, invece, ritine che debba distinguersi tra mancato reperimento del destinatario ed impossibilità della notificazione. In particolare, si afferma che «ai fini dell'integrazione dell'impossibilità della notifica, non è sufficiente la semplice attestazione dell'ufficiale giudiziario di non avere trovato l'imputato, ma occorre un quid pluris che si concreta in un accertamento che l'ufficiale giudiziario deve eseguire in loco e solo a seguito del quale, ove l'elezione di domicilio sia mancante o insufficiente o l'imputato risulti essersi trasferito altrove, è possibile attivare la procedura, ex art. 161, comma 4, c.p.p., di notifica presso il difensore» (Cass. pen., 2015/2015; in precedenza Cass.pen., n. 48349/2011; sembra sulla stessa linea, Cass.n. 10227/2013, che ha reputato sufficiente per la consegna dell'atto al difensore l'accertamento dell'ufficiale giudiziario che l'imputato era stato sfrattato dal luogo ove aveva dichiarato domicilio; Cass.pen., n. 45444/2016, Montuori, che ha ritenuto sufficiente per la notifica al difensore la redazione di un verbale di vane ricerche da parte della polizia giudiziaria).

A fondamento di tale indirizzo si richiama il dato letterale delle disposizioni in esame. Si osserva, infatti, che la nozione di impossibilità della notifica di cui all'art. 161, comma 4, c.p.p. non può identificarsi in quella di irreperibilità del destinatario, stante la complessa procedura richiesta dal codice di rito per la constatazione di quest'ultima condizione soggettiva.

Si rileva, poi, che, data la mancata determinazione del significato del sintagma «notificazione [...] impossibile» nel primo periodo dell'art. 161, comma 4, c.p.p., il senso dell'espressione può essere definito in considerazione dei due successivi periodi, e deve perciò ritenersi far riferimento o all'ipotesi in cui «la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee» (secondo periodo), oppure all'ipotesi in cui l'imputato abbia mutato il proprio domicilio e non abbia comunicato detto mutamento pur non versando in condizione di caso fortuito o di forza maggiore (terzo periodo) (si veda per queste osservazioni, specificamente, Cass. pen., n. 48349/2011; Cass. pen.,n. 35724/2015).

Al riguardo, una recente decisione (Cass. pen., n. 8478/2016, dep. 2017) ha affermato che l'art. 157 c.p.p. regola le modalità della notificazione, mentre l'art. 161 c.p.p. i luoghi in cui deve essere consegnato l'atto. Da questa premessa ha tratto la conseguenza che «le modalità di notificazione previste dai primi otto commi dell'art. 157 c.p.p. sono tutte applicabili anche ai casi di domicilio eletto, dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 c.p.p.», dunque, anche il deposito presso la casa comunale.

Allorquando il luogo di notificazione sia stato eletto o dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p., prevale l'esigenza di notificare l'atto presso questo luogo e solo in caso di inidoneità della dichiarazione o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore, anche d'ufficio, ai sensi del 4° comma dell'art. 161 c.p.p.

Quanto infine all'impiego del fax per la notifica al difensore dell'atto destinato all'imputato, da tempo le Sezioni unite, all'esito di un'approfondita ricognizione del sistema processuale ed alla luce della giurisprudenza della Corte Edu, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la notificazione di un atto di cui sia destinatario l'imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell'art. 148, comma 2-bis, c.p.p.» (così Cass. pen., Sez. unite,n. 28451/2011, cit.). Tale principio, poi, è stato esteso dalla successiva giurisprudenza all'uso della posta elettronica certificata (Cass. pen., n. 39176/2015).

Guida all'approfondimento

D. Curtotti Nappi, Notificazioni (I agg.), in Dig. disc. pen. 2010;
A. Garagiola, Le sezioni unite in tema di rapporti fra notificazioni ex art. 157,comma 8-bis, c.p.p. ed una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, in Cass. pen. 2009, 1581;
A. Nappi, Le notificazioni senza certezze e le Sezioni unite senza ruolo, in Cass. pen. 2017, 163;
G. Santalucia, La notificazione per mezzo del difensore di fiducia: ragioni ed ambito applicativo del nuovo strumento di semplificazione processuale, in Cass. pen. 2008, 4014;

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