Nell'ambito del procedimento disciplinare non trova applicazione la disciplina della continuazione
25 Ottobre 2016
Massima
In ipotesi di plurime condotte materiali aventi autonomo rilievo deontologico, non può applicarsi la disciplina della continuazione di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha ad oggetto gli illeciti amministrativi in materia di previdenza ed assistenza, né la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 c.p. che trova applicazione in materia di illecito penale. Il caso
La sentenza in commento ha ad oggetto il caso di un Avvocato che era stato raggiunto da un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione forense per il periodo di otto mesi emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari a seguito dell'accertata violazione da parte del professionista dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del codice deontologico forense (oggi artt. 9, 10 e 12 del nuovo codice deontologico forense, approvato nella seduta amministrativa del 31 gennaio 2014 ed in vigore dal 16 dicembre 2014). In particolare, il professionista era stato accusato di aver consegnato ad un proprio cliente un effetto cambiario dell'importo di euro 3.850,00 mai onorato a fronte di somme riscosse da una compagnia assicurativa in favore del proprio assistito, rimasto vittima di un sinistro stradale. L'avvocato ha impugnato la decisione presa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e, preso atto del rigetto dell'impugnazione da parte del Consiglio nazionale forense, ha presentato ricorso davanti alle Sezioni unite lamentando, in primo luogo, la nullità del procedimento e della sentenza disciplinare per aver il Consiglio nazionale forense tenuto udienza senza accogliere la richiesta di rinvio presentata nella quale si adduceva quale impedimento la presenza di postumi di una lesione al ginocchio verificatasi in occasione di un incidente in moto occorso il giorno precedente a quello dell'udienza. In secondo luogo, il professionista aveva lamentato la nullità della sentenza per la mancata applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 evidenziando come il procedimento oggetto di esame da parte del Consiglio nazionale forense era stato preceduto da altri due procedimenti disciplinari, entrambi generati da denunce del medesimo cliente, che lo aveva accusato, in un caso, di aver incassato somme a lui destinate da parte di una compagnia assicurativa e, nell'altro caso, di non aver corrisposto la somma pattuita per la bonaria definizione degli esposti precedentemente presentati. Le soluzioni giuridiche
Come noto, la legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689 agli artt. 8 e 8-bis disciplina, rispettivamente, le ipotesi di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e quella di reiterazione delle violazioni. Più specificamente, si dispone che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo. Analoga sanzione è disposta nei confronti di chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno realizzato in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. In passato la suprema Corte ha avuto modo di precisare che l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede l'applicabilità del c.d. cumulo giuridico tra sanzioni solo in ipotesi di concorso formale tra violazioni contestate e soltanto in ipotesi di violazioni in materia di previdenza e assistenza, dovendosi interpretare l'espressa specificazione da parte del Legislatore come ostativa all'estensione dell'istituto in parola ad altri illeciti amministrativi (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12974, che ha integralmente recepito quanto già enunciato in passato in Cass. civ., Sez. I, del 25 marzo 2005, n. 6519 e Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 11727). La suprema Corte ha altresì avuto modo di sottolineare la differenza tra reato e illecito amministrativo evidenziando che si tratta di illeciti dotati di peculiarità tali da condizionare in maniera diversa il procedimento diretto all'accertamento del reato e quello diretto all'accertamento dell'illecito amministrativo, di tal che non può ritenersi consentita un'interpretazione analogica e/o estensiva tesa ad estendere alla materia degli illeciti amministrativi le norme di favore previste in materia penale. Osservazioni
Il procedimento disciplinare a carico degli Avvocati è oggi disciplinato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma dell'ordinamento professionale forense, e dal regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, emanato proprio in attuazione di detta legge. Tale nuovo apparato normativo, insieme al nuovo codice deontologico forense, ha creato una significativa cesura con la precedente disciplina introducendo novità significative sia per quanto riguarda gli aspetti sostanziali (vale a dire gli illeciti in presenza di dei quali il procedimento disciplinare ha avvio), sia per quanto attiene agli aspetti più strettamente procedurali. In particolare, rispetto alla precedente legge professionale forense (regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578) la nuova disciplina di ordinamento forense demanda al Consiglio nazionale forense l'individuazione – tipizzazione – degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, al pari di quanto accade in materia penale a norma degli artt. 25, comma 2, Cost. e art. 1 c.p., ed il regolamento 2/2014 (art. 10) dispone che il procedimento disciplinare si svolga secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (al pari di qualsiasi altro procedimento di natura amministrativa) ma, per quanto non espressamente previsto, debbano trovare applicazione le norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Si tratta di novità di non poco momento, se si pensa che il previgente regime processuale, ispirato al processo civile, era del tutto privo dei canoni costituzionali del giusto processo. Alla disciplina penalistica il Legislatore deontologico si è ispirato anche in tema di astensione e ricusazione dei componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina, disponendo che debba trovare applicazione in ambito disciplinare quanto disposto dagli artt. 36 e 37 c.p.p. in quanto applicabili, ed in tema di prescrizione dell'azione disciplinare (art. 56 l. 247/2012), disponendo che l'azione disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto e che in nessun caso, anche in presenza di più atti interruttivi, detto termine possa essere prolungato di oltre un quarto, previsione che richiama quella di cui agli artt. 157 e ss. c.p. in materia di illeciti penali. Malgrado le significative somiglianze con il procedimento penale e l'intento del Legislatore deontologico di offrire all'incolpato le garanzie difensive che offre il processo penale, si esclude che nel procedimento disciplinare possa trovare applicazione la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 c.p. La sentenza in commento non ne fa espressa menzione ma da tempo risalente il Consiglio nazionale forense ha stabilito – e confermato negli anni in plurime pronunce – che l'istituto della continuazione è proprio del procedimento penale e non trova applicazione nel procedimento disciplinare (cfr., tra le varie, C.N.F. 2 dicembre 1991, n. 117; C.N.F. 13 luglio 2001, n. 142; C.N.F. 14 ottobre 2004, n. 234; C.N.F. 30 aprile 2012, n. 81). Nonostante i richiami al procedimento penale di cui si è detto, il procedimento disciplinare mantiene natura amministrativa e le peculiarità che lo contraddistinguono non consentono un'interpretazione analogica e/o estensiva spinta fino ad applicare le norme di favore previste in materia penale nella procedura di accertamento degli illeciti amministrativi. Ancora, pare opportuno evidenziare come la previsione di chiusura di cui all'art. 10 del regolamento 2/2014 non è frustrata dalla mancata applicazione dell'istituto della continuazione nel procedimento disciplinare, trattandosi di istituto di natura sostanziale e non processuale. In tema di procedimento disciplinare, dunque, in ipotesi di più addebiti contestati all'Avvocato, la sanzione viene determinata sulla base dei fatti valutati nel loro complesso e non già̀ per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati (per i quali la pena per il reato più grave va aumentata per effetto della continuazione formale) (cfr., per tutte, C.N.F., 20 marzo 2014, n. 39). DANOVI, Il nuovo procedimento disciplinare degli avvocati, Milano, 2014; GAMBOGI, La nuova deontologia forense e il procedimento disciplinare, Milano, 2015; RANDAZZO, Procedimento disciplinare, debuttano le regole del giusto processo, in La riforma forense è legge, GaD, 21.12.2012, 20; RANDAZZO, Procedimento disciplinare, poteri ispettivi al Cnf e rinvio al Cpp, in La riforma forense è legge, GaD, 21.12.2012, 22. |