L'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori tra Statuto dei lavoratori e Jobs Act

27 Gennaio 2017

La modifica apportata all'articolo 4 statuto dei lavoratori, ad opera dell'art. 23 d.lgs. 151/2015 (attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act), ha determinato ...
Massima

Sussiste continuità di tipo d'illecito tra la previgente formulazione dell'art. 4 della legge 300 del 1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del d.lgs. 151 del 2015, nel senso che costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell'art. 4 stat. lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38 della stessa legge.

Il caso

Il tribunale di Ferrara condannava l'imputata per il reato previsto dagli articoli 4, comma 2, e 38 legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione agli articoli 114 e 171 del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, perché, nella qualità di legale rappresentante di una società avente un impianto di distribuzione carburante, consentiva, tollerava e, comunque, non impediva che venissero installate 6 telecamere collocate nel piazzale nelle vicinanze delle pompe di erogazione del carburante. Le stesse erano collegate ad un monitor sistemato nel vano adibito ad ufficio e questo permetteva il controllo della lavoratrice assunta in qualità di addetta alle pompe, in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali e in mancanza di provvedimento della direzione territoriale del lavoro.

Avverso tale sentenza, l'imputata proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

La questione

La modifica apportata all'articolo 4 della legge 300 del 1970 ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act, ha determinato una implicita abrogazione dell'illecito ivi previsto ovvero, al contrario, la novella normativa, pur ridisegnandone i confini, ha mantenuto intatto il divieto generale di controlli a distanza dei lavoratori?

Le soluzioni giuridiche

La terza Sezione della Corte di cassazione, dopo aver operato un breve excursus dell'evoluzione della normativa di riferimento, giunge alla conclusione della continuità di illecito tra la previgente formulazione dell'art. 4 della legge 300 del 1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del d.lgs. 151 del 2015.

L'affermazione di tale principio si fonda su alcune semplici ma dirimenti considerazioni.

La modifica dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori rappresenta l'esito necessitato della considerazione per cui le nuove tecnologie hanno determinato il superamento della dicotomia tra strumento deputato al controllo del lavoratore (ex comma 1 dell'art. 4) e strumento di lavoro (ex comma 2 dell'art. 4), in quanto esse costituiscono normali strumenti per rendere la prestazione lavorativa e, al contempo, realizzano un controllo continuo e capillare sull'attività del lavoratore.

La fattispecie normativa, come risultante dalla novella operata con d.lgs. 151 del 2015, infatti, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

Tuttavia, la norma di cui all'art. 4 statuto dei lavoratori, pur dopo la novella ex lege 151 del 2015, deve essere considerata ancora un baluardo posto a presidio della riservatezza, della dignità e dell'autonomia nello svolgimento dell'attività lavorativa, sul presupposto che la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione "umana", e cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica.

In questo senso, peraltro, si era già espressa in passato la stessa Corte (Cass. civ., Sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892 in motivazione) e un ulteriore conforto è rappresentato dalla relazione ministeriale alla predetta legge di modifica normativa.

Tanto premesso, appare evidente che la rimodulazione dell'art. 4 dello statuto dei lavoratori non ha affatto eliminato il divieto generale di controlli a distanza dei lavoratori ma ha semplicemente adeguato il quadro normativo alle sopravvenute innovazioni tecnologiche, giustificando l'utilizzo delle stesse esclusivamente per determinati fini e, cioè, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, comunque, subordinandolo al rispetto delle condizioni normativamente indicate.

Osservazioni

La sentenza della suprema Corte induce ad alcune riflessioni su un tema che, non solo si caratterizza per la sua estrema attualità ma sembra destinato a restare al centro della attenzione dei giuristi per molto tempo ancora.

Il rapporto tra diritto e tecnologia e, ancor di più, tra diritto penale ed evoluzione tecnologica rappresenta una tematica dalla quale non ci si può affatto esimere dal rapportarsi, in considerazione del progressivo e reciproco compenetrarsi delle due materie.

La rapida ed inarrestabile evoluzione delle tecnologie, informatiche e non solo è ormai da tempo oggetto di approfondito studio da parte di chiunque, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi latitudine, si occupi di diritto, anche con specifico riferimento alle implicazione di natura processual-penalistica.

Il tema oggetto della pronuncia della Cassazione, tuttavia, riporta al centro della scena l'interazione tra evoluzione tecnologica e mutamenti del diritto penale sostanziale, dimostrando come tali percorsi evolutivi siano tutt'altro che paralleli.

In tal senso, non si può certo trascurare l'opinione di alcuni autorevoli giuristi, i quali, occupandosi in particolare delle tecnologie informatiche e del loro rapporto con il mondo del diritto, hanno sostenuto che la naturale commistione avvenuta in determinati ambiti tra le due diverse discipline si caratterizza per una connessione strutturale che ha dato luogo alla nascita di una disciplina terza e diversa dalle prime due.

Prescindendo da astratte questioni di inquadramento della problematica e, dunque, spingendosi oltre la diatriba sulla effettiva configurabilità della nuova e diversa disciplina del “diritto penale delle nuove tecnologie”, si può certamente affermare che l'interazione tra diritto penale sostanziale e tecnologia possa essere ricondotta a tre situazioni tipiche.

In primo luogo, vi sono i reati a forma libera che, non prevedendo una singola condotta tipica ma esclusivamente il verificarsi dell'evento, possono essere commessi anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche o a danno di esse.

Accanto ad essi, le norme penali che rappresentano esclusivamente un riadattamento ed un aggiornamento di fattispecie incriminatrici già previste e che, a seguito dell'evoluzione delle tecnologie, possono essere commesse anche attraverso l'utilizzo di queste ultime.

Si pensi, in questo senso, all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) che, grazie alla modifica apportata dalla l. 547/1993, si può riferire anche alla violenza a danno di un sistema informatico o telematico.

Da ultimo, le disposizioni normative che, riferendosi a situazioni nuove rispetto al passato, vengono specificamente introdotte al fine di sanzionare condotte che possono essere commesse esclusivamente attraverso il ricorso a nuove tecnologie (tra queste, a titolo esemplificativo, l'art. 615-ter c.p. che punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico).

Orbene, il caso oggetto di disamina da parte della suprema Corte sembra porsi a metà tra le ultime due categorie citate.

Si tratta, con tutta evidenza, di una ipotesi in cui il Legislatore già in origine aveva previsto una fattispecie delittuosa che poteva essere commessa esclusivamente attraverso l'utilizzo di particolari tecnologie, punendo“'l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Tuttavia, come correttamente ha osservato la Corte, l'evoluzione delle tecnologie informatiche ha determinato il verificarsi di situazioni che non potevano essere previste al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma di reato ed ha, dunque, comportato il superamento della tradizionale dicotomia tra strumento deputato al controllo del lavoratore e strumento di lavoro, rendendo, in tal modo, necessario un aggiornamento della normativa.

In questo contesto, il Legislatore ha dovuto destreggiarsi tra opposti interessi, entrambi meritevoli di tutela, cercando di operare il giusto contemperamento.

Da un lato il diritto alla riservatezza e alla dignità del lavoratore, dall'altro le esigenze organizzative e produttive, la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale.

Appare dunque apprezzabile, e perfettamente coerente con la ratio della norma scaturente dall'intervento di riforma del 2015, l'interpretazione della Corte, la quale, evidenziando la continuità di tipo d'illecito tra la previgente formulazione dell'art. 4 della legge 300 del 1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del d.lgs. 151 del 2015, riesce a tracciare une sottile ma fondamentale linea di discrimine tra i due interessi in gioco ed un necessario bilanciamento tra di essi, ponendo la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore quale argine ai pur rilevanti interessi del datore di lavoratore.

Non si può negare, tuttavia, che pur risultando perfettamente condivisibile l'affermazione di principio contenuta nella sentenza in discussione, permangono alcune evidenti difficoltà, da un punto di vista pratico, nella concreta individuazione dei casi in cui le esigenze produttive, organizzative e di sicurezza sul lavoro possano giustificare l'intrusione nella sfera di autonomia del lavoratore senza essere considerate una violazione della sua dignità e riservatezza.

Si pensi all'utilizzo delle e-mail da parte del lavoratore, per le quali, già la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il relativo monitoraggio da parte del datore di lavoro non rappresenta una violazione della privacy allorquando sia finalizzata a garantire il giusto funzionamento della società e a controllare che i dipendenti, durante l'orario di lavoro, svolgano la loro attività lavorativa (sentenza n. 61496/08 del 12 gennaio 2016 Barbulescu c/Romania).

Passando dal particolare al generale, invece, è possibile effettuare una ulteriore riflessione che prescinde dal caso singolo.

Non vi è dubbio, infatti, che lo sviluppo di nuovo tecnologie comporti molto spesso il pericolo di una “invasione” non consentita nella sfera del privato del singolo individuo, con conseguente lesione del suo diritto alla riservatezza e alla dignità.

Appare necessario, dunque, proseguire un percorso di innovazione normativa nel campo del diritto penale sostanziale che abbia la pretesa di organicità, così superando la necessità singoli interventi correttivi su specifiche fattispecie delittuose.

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