Revoca dell'indulto e reato continuato

26 Febbraio 2016

Ai fini della revoca dell'indulto, in caso di condanna per vari reati uniti dal vincolo della continuazione nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza, si deve avere riguardo alla pena complessiva finale patteggiata ovvero alla sola pena in concreto irrogata per il reato più grave tenuto altresì conto della diminuente del rito?
Massima

Ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva.

Il caso

Il Gip di Firenze, con ordinanza del 17 settembre 2014 in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.M. revocava l'indulto applicato, ai sensi della legge 241/2006, il 6 agosto 2008 a Tizio, ritenendo sussistente il presupposto di cui all'art. 1, comma 3, citata legge, avendo Tizio commesso nel termine di cinque anni altro reato per il quale è stata applicata la pena di anni tre e mesi tre di reclusione. In tale contesto, il Gip affermava che ai fini delle revoca doveva considerarsi la pena complessiva finale patteggiata per il reato commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della legge 241/2006.

Contro tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione Tizio, che lamentava la violazione di legge con riferimento alla l. 241 del 2006, art. 1, comma 3, atteso che con la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze il 22 maggio 2012 è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena complessiva di anni tre e mesi tre di reclusione, determinata nella pena base per il reato più grave di anni due e mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione e ridotta per la diminuente del rito nella misura indicata. Sicché, secondo la difesa di Tizio, ai fini della revoca doveva aversi riguardo alla sola pena per il reato più grave con la diminuente per il rito, non sussiste il presupposto di legge per la revoca del beneficio dell'indulto.

La questione

La questione in esame è la seguente: se ai fini della revoca dell'indulto in caso di condanna per vari reati uniti dal vincolo della continuazione nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza si debba avere riguardo alla pena complessiva finale patteggiata ovvero alla sola pena in concreto irrogata per il reato più grave tenuto altresì conto della diminuente del rito.

Le soluzioni giuridiche

La suprema Corte – nel censurare il provvedimento impugnato – ribadisce l'orientamento secondo cui ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto in caso di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Cass. pen., Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 4084), precisando che il dictum si colloca in perfetta sintonia con il principio affermato dalle Sezioni unite (Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 21501), secondo cui il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare se la condanna in ragione della quale viene disposta la revoca del beneficio dell'indulto ha riguardo a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione e, in tal caso, se la pena base per il reato più grave individuato era stata determinata in misura tale da comportare la revoca del beneficio dell'indulto.

La pronuncia in esame precisa, ancora, che per la determinazione del quantum di pena inflitta si deve tener conto delle diminuenti applicate in relazione alla scelta di un rito speciale (Cfr. altresì Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2013, n. 2617).

Su queste basi, la suprema Corte conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto il giudice dell'esecuzione non aveva fatto corretta applicazione dei principi enunciati, tenuto conto che la sentenza di applicazione di pena indicata come causa di revoca del beneficio si riferiva a più reati in continuazione e la pena per il reato più grave, in considerazione delle circostanze attenuanti e della diminuente per il rito, era inferiore a due anni di reclusione.

Osservazioni

Il principio di diritto affermato nella sentenza de qua affonda le sue radici nel principio del favor rei, recepito pacificamente dalla giurisprudenza costituzionale, ancorché non previsto da alcuna norma della Carta fondamentale. Muovendo proprio dalla ratio della innovazione legislativa del 1974 che introduce la figura del concorso eterogeneo di reati per rifuggire dai rigidi criteri del cumulo materiale delle pene nella direzione di perseguire un trattamento sanzionatorio più mite ed adeguato agli scopi rieducativi della pena, piuttosto che alla disumana retribuzione scaturente dalla pura e semplice sommatoria in termini aritmetici delle plurime pene irrogate (o irrogabili), la giurisprudenza della Corte di cassazione ha nel tempo dato attuazione nei vari casi concreti che le sono pervenuti al principio della scindibilità del reato continuato allorquando ne derivi un vantaggio per l'imputato (ex multiis, Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 21501), quale sicuramente la mancata revoca del beneficio dell'indulto. Tale conclusione si colloca in sintonia con il finalismo rieducativo della pena, alla cui implementazione è funzionale l'affermazione del favor rei. Del resto, la stessa ratio del reato continuato impone di considerare il reato continuato come reato unico o come una pluralità di reati in funzione del carattere più o meno favorevole degli effetti che dall'accoglimento dell'uno o dell'altro punto di vista discendono nei confronti del reo (cfr. COPPI, Reato continuato, in Dig. disc. pen., IX, Torino,1996, 222 ss.).

Anche la Consulta, muovendo dalla considerazione che la disciplina sanzionatoria prevista per il concorso eterogeneo era stata dettata dalla avvertita necessità di mitigare gli effetti sanzionatori del cumulo materiale ha enunciato il principio che ogniqualvolta l'unificazione sia per risolversi a danno dell'imputato, è lecito operare la scissione parziale o totale, a seconda che lo richieda il favor rei (Corte cost., 27 marzo 1987 n. 115). In ossequio a tale principio la giurisprudenza della Corte di cassazione, ha affermato che in tema di applicazione di indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione – sia nell'ipotesi in cui a cagione del titolo alcuni fra i reati unificati siano esclusi ed altri compresi nel provvedimento di clemenza sia nella diversa ipotesi in cui alcuni dei reati siano commessi prima ed altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di concessione del condono – il reato continuato (...) va scisso, al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano (Cass. pen., Sez. VI, 25 ottobre 1977, n. 4323).

Lo stesso principio di diritto ispirato al favor rei ha trovato applicazione, ad esempio, anche in tema di computo del termine di custodia cautelare, ove è stato precisato il giudice delle misure deve determinare, ai soli fini della misura, la pena per ciascun reato in continuazione, non potendo la omessa suddivisione o distinzione essere di ostacolo al riacquisto della libertà qualora, di questo riacquisto, ricorrano le condizioni. (Cass. pen., Sez. un., 26 febbraio 1997 n. 1).

Ora, l'applicazione in concreto dei principi dettati dalla sentenza in esame impone di ricordare che la disciplina dell'attività del giudice dell'esecuzione come risulta, in tema di declaratoria di estinzione del reato, in particolare dalla non previsione di una possibilità di riesame nel merito della decisione del giudice stesso (esame impedito dall'ammissione del solo ricorso per Cassazione), esclude dalla competenza di detto giudice ogni atto che importi l'esplicazione di potere puramente discrezionale; in breve, il giudice dell'esecuzione è vincolato da pregresse statuizioni di merito. Così, le sentenze di merito devono motivare dettagliatamente e completamente la misura dell'aumento della continuazione e tutti i passaggi motivazionali relativi alla quantificazione della pene, come dispone l'art. 132 c.p. Si dovrebbe cioè, in ogni caso di reato continuato, indicare quale pena, in aumento sulla pena per la violazione più grave, si ricolleghi ad ognuna delle violazioni meno gravi. Tale metodo di esplicitazione degli addendi, la cui somma determina la pena complessiva per il reato continuato, è d'altra parte imposto dalla riforma del 1974, che ha previsto la continuazione anche tra reati con pene eterogenee. Lo stesso dicasi per le riduzioni previste per l'applicazione di circostanze attenuanti ovvero per le diminuenti del rito. Detto altrimenti, si dovrebbero evitare le c.d. formulette pigre nella determinazione della pena, come imposto anche dagli artt. 81, 132 c.p. e dagli artt. 125 e 533 c.p.p., anche al fine di escludere interpretazioni relative, frammentarie, dettate da deduzioni soggettive del giudicante in executivis e che, in quanto tali, esulano dalla competenza a lui ex lege attribuita. In definitiva, la sentenza di condanna deve indicare la pena ricollegata a ciascuna delle violazioni, poiché in caso contrario, da un lato, non si potrebbe sapere quale pena sia estinta dall'indulto, che operi su alcune soltanto delle violazioni costitutive della continuazione e, dall'altro lato, non sarebbe possibile stabilire con certezza se adottare o meno eventuali provvedimenti di revoca del beneficio senza l'esercizio di un (non consentito) potere discrezionale.

Guida all'approfondimento

CONZ, Riflessioni "sistematiche" ed ipotesi applicative del reato continuato, in Cass. pen., 2009, 2416 ss.

COPPI, Reato continuato, in Dig. disc. pen., IX, Torino,1996, 222 ss.

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