Sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una provvisionale: il termine per adempiere
27 Luglio 2015
Massima
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una somma a titolo provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della medesima entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza. La statuizione relativa alla apposizione di una condizione di questo genere deve essere annullata senza rinvio.
Il caso
Un soggetto è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale di Euro 50.000 disposta in favore delle costituite parti civili. In secondo grado la pena veniva ridotta previo riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche e venivano eliminate le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dalla professione medica. Il giudice di appello, poi, indicava una data specifica entro il quale operare il pagamento della provvisionale al quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza. In sede di legittimità, accanto ad un primo motivo attinente alla nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 589 e 40 c.p., l'imputato deduceva specificamente la violazione di legge rispetto all'art. 165, commi 1 e 4, c.p., nonché il vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, ad avviso del ricorrente, la sospensione condizionale della pena non può operare prima del formarsi del giudicato: “sarebbe una contraddizione in termini subordinare la stessa al verificarsi di una condizione temporalmente anteriore alla sua operatività. Lo strumento per apprestare tutela alle ragioni patrimoniali del danneggiato da reato è rinvenibile nell'art. 540 c.p.p.”. D'altronde, si osserva ancora nel ricorso, “se fosse possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, non avrebbero ragion d'essere le previsioni di cui all'art. 600 c.p.p., commi 2 e 3, che contemplano l'istituto della sospensione dell'esecutività della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno nonché della provvisionale”. Peraltro, a conferma delle possibili distorsioni che possono derivare dall'opposto orientamento, si sottolinea come, nel caso di specie, la motivazione stessa della sentenza di secondo grado sia stata depositata oltre il termine imposto per il pagamento della provvisionale. La questione
La questione in esame può essere sintetizzata nel modo che segue: l'art. 165 c.p. consente di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, tra le altre cose, anche al pagamento della somma attribuita alla parte civile a titolo di provvisionale. La norma, al contrario, non stabilisce se il termine di pagamento debba essere necessariamente successivo al passaggio in giudicato ed allora ci si chiede se lo stesso possa essere anche anteriore a tale momento. Le soluzioni giuridiche
La questione prospettata rappresenta, in materia di provvisionale, uno dei temi che più ha diviso la giurisprudenza. Essendo esplicitamente previsto che l'art. 165 c.p. consenta di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, in assenza di una puntuale indicazione normativa la questione centrale diventa il termine entro cui tale pagamento debba avvenire. Più in particolare, un primo orientamento (Cass. pen., Sez. IV, 9 giugno 2004, n. 36769), ruota intorno alla immediata esecutività ex lege della provvisionale (art. 540, comma 2, c.p.p.) per sostenere la possibilità di condizionare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in un momento anteriore al passaggio in giudicato della condanna. Il soggetto condannato in primo grado, si afferma, è già obbligato a pagare immediatamente la relativa somma alla parte civile, salva restando la sola possibilità di chiedere al giudice della impugnazione la sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 600, comma 3, e 612 c.p.p. D'altronde, l'art. 165 c.p., nel momento in cui consente al giudice di condizionare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, non indica che lo stesso debba avvenire necessariamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Un ulteriore elemento di forza viene poi tratto dall'analisi delle finalità della disciplina che consente di apporre una condizione all'accesso alla sospensione condizionale. La ratio dell'art. 165 c.p. è infatti ravvisata nella eliminazione (o limitazione) delle conseguenze dannose o pericolose del reato, incentivando tutte le attività che l'imputato può porre in essere per giungere a questo obiettivo e garantendo così un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato. In questa ottica non sembra illogico ritenere che, quanto meno per le statuizioni che abbiano efficacia già prima della sentenza di condanna definitiva, possa richiedersi all'imputato di provvedere all'adempimento di un'obbligazione, che ha già natura esecutiva, al fine di poter godere del beneficio concessogli. Un diverso orientamento (tra le altre, Cass. pen., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5914) prende le mosse dalla considerazione dei caratteri propri della statuizione relativa alla provvisionale che sono:
Da ciò si fa discendere che non sarebbe compatibile col sistema processuale penale la possibilità di influire in modo determinante e vincolante con tale statuizione su un capo penale della sentenza, ossia sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, prima del passaggio in giudicato della condanna. Ulteriori argomenti vengono poi tratti dall'analisi della funzione della sospensione condizionale della pena. Essa, si dice, è un istituto che, attraverso la "messa alla prova" del condannato tende a indirizzarne il comportamento verso l'adesione alla legalità. Pertanto, per la collettività è gioco forza concludere che, una volta che la prova abbia esito positivo, non vi sia più ragione di dare corso all'esecuzione della condanna. In quest'ottica, anche l'apposizione di una condizione alla stregua dell'art. 165 c.p., deve essere compatibile con la funzione e la ratio dalla sospensione condizionale della pena o al più può rafforzarne le funzioni. Pretendere quindi che l'imputato, non ancora condannato in via definitiva, sia valutato per quanto fatto prima ancora della condanna contraddice il ruolo che assume la definitività dell'accertamento giudiziario nell'ambito dell'istituto del quale ci si occupa. Osservazioni
È proprio a quest'ultimo orientamento che la sentenza in commento dichiaratamente si richiama facendo propri tutti i principali elementi e non mancando di sottoporre a severa revisione l'indirizzo favorevole a consentire di subordinare la sospensione condizionale delle pena al pagamento della provvisionale entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della condanna. In particolare si sostiene che in questo modo si determinerebbe un funzionamento anomalo del meccanismo di sospensione dell'esecuzione della provvisionale di cui agli artt. 600 e 612 c.p.p. Per l'effetto, infatti, ci sarebbe una condizione allo stesso tempo vincolante ed irreversibile ma anche passibile di sospensione o revoca, con la possibilità di rivivere dopo la sentenza d'appello, ove ritenuta in qualche modo sussumibile nel principio generale della esecutività ai fini civili, posto dall'art. 605 c.p.p., comma 2. Incertezze che costituiscono ulteriore indice dell'anomalia sistematica che caratterizza insuperabilmente l'anticipazione temporale. In ogni caso, per cogliere appieno il senso della disputa è opportuno riflettere sulla ratio dell'art. 165 c.p. Come è noto, infatti, con tale disposizione si cerca di spogliare l'istituto della sospensione condizionale della pena di qualsiasi automatismo, caratterizzandolo in senso positivo con elementi in grado di compensare la vittima e la collettività della mancata esecuzione della pena. Se ciò è vero è allora chiaro che l'opzione per l'uno o l'altro orientamento implica una precisa scelta in direzione della vittima ovvero della comunità. È indubbio che la tesi accolta dalla giurisprudenza in analisi muova da una prospettiva maggiormente favorevole all'imputato in quanto àncora il soddisfacimento della condizione a cui è subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza. In altri termini, non v'è chi non veda che se è proprio nella prospettiva della compensazione della vittima che troverebbe giustificazione l'esigenza di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale anche prima del giudicato, al contrario l'opposto orientamento muove da una prospettiva principalmente incentrata sulla collettività ed il cui sacrificio rispetto alla mancata esecuzione della pena risulta compensato dal buon esito della messa alla prova del condannato. Benché si tratti di una prospettiva che, estremizzata, renderebbe critica qualsiasi subordinazione del beneficio all'adempimento di prestazioni nei confronti di parti privati, appare invece sufficientemente garantito l'equilibrio degli interessi rispetto alla vittima. Sul piano pratico/sostanziale, infatti, la condanna al pagamento della provvisionale, salva l'eventuale sospensione ex artt. 600 e 612 c.p.p., è già immediatamente esecutiva, a prescindere dal fatto che la stessa sia o meno condizione per la concessione della pena sospesa. In altri termini, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la somma attribuita a titolo di provvisionale, per sua stessa natura, dovrebbe già essere stata pagata. In questa prospettiva, allora, non appare facilmente superabile l'osservazione del Supremo Collegio rispetto alla parte civile. Questa, infatti, ha ottenuto la condanna dell'imputato al risarcimento ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva e dunque si trova in una situazione di assoluto vantaggio, disponendo di tutti gli strumenti civilistici per ottenere un tempestivo adempimento e prevenire eventuali inottemperanze. Ad onor del vero, però, la plausibilità e chiarezza della posizione da ultimo ribadita nella sentenza in commento non consente di ritenere definitivamente superato il risalente contrasto giurisprudenziale sul punto in seno alla Suprema Corte. Non può dirsi, né dal punto di vista quantitativo né cronologico, che un orientamento abbia prevalso definitivamente sull'altro, tanto che ancora nel 2014 la Cassazione ha concluso per la possibilità di condizionare il beneficio della pena sospesa al pagamento di una provvisionale entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della condanna (Cass.pen., Sez. III, 30 ottobre 2014, n. 16893).
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