L’azione di responsabilità civile non dà luogo alla rimessione del processo
27 Luglio 2015
Massima
La rimessione del processo è un istituto eccezionale, al quale non si può accedere ricusando tutti i componenti di un intero ufficio giudiziario, né l'acclarata infondatezza delle singole ricusazioni può legittimare la proposizione della richiesta di rimessione. La proposizione di un'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti di più magistrati dello stesso ufficio giudiziario non costituisce, nemmeno alla luce delle recenti modifiche normative in tema di responsabilità dei magistrati, grave situazione locale, tale da imporre la rimessione del processo. Il caso
L. E., avvocato, è imputato dei reati di furto pluriaggravato, falso per soppressione e calunnia. Dopo una serie di istanze di ricusazione e di astensione che hanno investito più giudici, all'udienza del 19 gennaio 2015, il decidente ha respinto la sollecitazione della difesa ad astenersi ed ha rinviato il processo per attendere l'esito del "ricorso per trasferimento di sede processuale ex art. 45 c.p.p.", nel frattempo proposto dall'imputato. L'istanza di rimessione si fonda sull'"incompatibilità ambientale della sede giudiziaria di Pordenone per motivi risarcitori civili ex l. n. 117/1988" nei confronti dei magistrati in servizio presso quel tribunale penale. Secondo il richiedente ricorrerebbe un'"incompatibilità e conflitto di interessi" nei suoi confronti e in capo ai magistrati della locale Sezione penale, "pendendo un'azione civile per risarcimento dei danni giudiziari" cagionatigli a seguito dell'ordinanza che in data 11 giugno 2010 aveva respinto la sua istanza di annullamento del sequestro dello studio, deliberata sulla base dell'erronea lettura del verbale di perquisizione, annullata, invece, dalla Cassazione. Secondo l'imputato i tre magistrati "rappresentano di fatto l'organico della Sezione penale del tribunale di Pordenone" sicché "il processo non può essere celebrato in questa sede, perché in ogni caso sarebbe assegnato ad uno di questi tre magistrati" o ad altri, del pari, incompatibili. La radicata pendenza civile risarcitoria avanzata in concreto contro l'intero tribunale penale di Pordenone renderebbe impossibile la celebrazione del processo in quella sede "per manifesto conflitto di interessi e incompatibilità di tutti i giudici penali". L'intero tribunale sarebbe inidoneo alla fisiologica funzione giudicante essendo venuta meno la sua imparzialità, con lesione del diritto dell'imputato ad essere processato da un giudice terzo ed imparziale, tanto più quando il giudice del dibattimento risulti coinvolto "nelle argomentazioni non conformi a legalità con ordinanze o decisioni che le confermino”. La questione
La questione in esame è la seguente: se la proposizione dell'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie esercitata ai sensi della l. 117/1988 anche dopo le modifiche introdotte dalla l. 18/2015, costituisce di per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato e se più azioni di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie costituisce grave situazione locale idonea ad imporre la rimessione del processo. Le soluzioni giuridiche
La soluzione alla prospettata questione pare univoca. La giurisprudenza è costante nell'affermare inammissibile per manifesta infondatezza una tale questione. Nel caso, la domanda che riposa sulla proposizione dell'azione di responsabilità civile ai sensi della l. 117/1988 nei confronti sia del giudice che sta celebrando il dibattimento o di altri magistrati non integra il "legittimo sospetto", riconducibile a situazione locale di tale natura e gravità da rendere pressoché inevitabile la negativa incidenza sul sereno e corretto svolgimento del processo (art. 45 c.p.p.), né la ricusazione, in ragione dell'essere il giudice debitore della parte ovvero dell'esservi inimicizia grave tra il giudice e la parte ex art. 37 c.p.p. in relazione all'art. 36 lett. a) e d), c.p.p. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto all'istituto della rimessione carattere eccezionale – implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge – che comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva. Non può rinvenirsi nel magistrato la cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria ex l. 117/1988 la qualità di debitore di chi tale domanda abbia proposto, per il fatto che anche dopo la l. 18/2015 la domanda può essere proposta solo ed esclusivamente nei confronti dello Stato (salvi i casi di condotta penalmente rilevante). Né la (eventuale) successiva rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nel caso in cui quell'originaria azione si sia conclusa con la condanna dell'amministrazione, muta la raggiunta conclusione, perché i presupposti e i contenuti dell'azione di rivalsa sono parzialmente diversi da quelli dell'azione diretta della parte privata nei confronti del solo Stato. Del pari, va escluso che nel caso di intervento del magistrato nel processo civile che la parte promuove ex l. 117/ 1988 (art. 6) si instauri un rapporto diretto parte/magistrato che possa condurre alla qualificazione del secondo in termini di anche solo potenziale debitore della prima. L'azione di responsabilità ex l. 117/1988 ha una struttura sistematica ed una valenza meno utili allo scopo perseguito dall'imputato con l'odierna richiesta (non essere giudicato a Pordenone) rispetto ad una normale causa civile o denuncia penale alle quali la costante giurisprudenza già nega l'efficacia ad integrare anche solo la condizione dell'inimicizia grave (art. 37 in relazione all'art. 36, lett. d), c.p.p.) e quindi a fondare, per sé, un'utile ricusazione. A tal fine, la Corte richiama, per tutte, Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 8429, che, con efficace argomentare, sintetizza le ragioni del sistema in punto di ricusazione: la denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile nei confronti del giudice sono entrambe riferibili solo alla parte, e non al magistrato, e non può ammettersi che sia rimessa alla (discrezionale) iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare. L'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie esercitata ai sensi della l. 117/1988 anche dopo le modifiche introdotte dalla l. 18/2015, non costituisce per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato: la proposizione di più azioni di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non costituisce, dunque, grave situazione locale idonea ad imporre la rimessione del processo.
Osservazioni
Il difensore non pare poter avanzare rispetto al caso indicato la domanda di rimessione, tenuto conto che proprio al fine di evitare la pretestuosità delle domande la legge prevede che se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate (allo scopo di scongiurare il pericolo di richieste pretestuose) al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, da 1.000 a 5.000 € (nonché al pagamento delle spese del procedimento). P. Grillo, Un intero tribunale viene citato in giudizio dall'imputato: può ancora giudicarlo?, in www.dirittoegiustizia.it. V. anche: C. Fiorio, La rimessione del processo, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, I, I soggetti, a cura di G. Dean, Torino, 2009, 331 ss. L. Giuliani, Rimessione del processo e valori costituzionali, Torino, 2002. C. Marinelli, La inimicitia iudicis quale motivo di ricusazione, in Dir. pen. e proc., 2003, 207 ss. |