Al via le camere arbitrali anche in materia di condominioFonte: DM 14 febbraio 2017 n. 34
06 Ottobre 2017
Istituzione delle camere arbitrali. Il d.m. 14 febbraio 2017, n. 34 adotta il regolamento attuativo con cui sidisciplinano le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie ex art. 29, comma 1, lett. n), l. 31 dicembre 2012, n. 247. Il regolamento attuativo prevede la costituzione delle camere arbitrali a seguito di delibera del consiglio degli ordini, i quali devono prevedere l'atto costitutivo e lo statuto dei nuovi organi, pubblicando sul sito internet la delibera stessa. Nel dettaglio, dovranno essere indicati: a) denominazione della struttura; b) scopo; c) sede; d) criteri per l'adozione del regolamento recante le norme per il funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi; Le camere arbitrali sono dotate di autonomia organizzativa ed economica e svolgono le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine in cui sono istituite o presso i locali messi a disposizione dello stesso consiglio.
Il consiglio direttivo . Il consiglio dell'ordine nomina i componenti del consiglio direttivo, che si occupa dell'amministrazione della camera arbitrale (art. 6). A sua volta, a maggioranza dei suoi componenti, il consiglio direttivo nomina il proprio presidente (art. 7). Egli è chiamato a convocare e coordinare le sedute del consiglio direttivo, determinandone l'ordine del giorno.
Criteri per l'assegnazione degli arbitri. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati. Tale automatismo non si attua nel caso in cui arbitri o conciliatori siano individuati di concordo tra le parti. Inoltre il regolamento agli artt. 12 e 13 indica le cause di incompatibilità e quindi i casi in cui non si possa essere nominati arbitri e i necessari requisiti di onorabilità e qualora gli stessi sopraggiungano o vengano meno è d'obbligo darne comunicazione al consiglio.
Tratto da: Ilprocessocivile.it |