Il patronimico ha minor valenza distintiva nel settore vitivinicolo
17 Febbraio 2016
Il cuore dei marchi patronimici risiede nel cognome, ma nel settore vitivinicolo, in cui è frequente la presenza di imprese che commercializzano lo stesso prodotto e facenti capo a soggetti pressoché omonimi, il patronimico può avere minor valenza distintiva. Non costituisce una violazione del marchio l'utilizzo di un cognome, registrato come marchio, se preceduto dal prenome e accompagnato da un disegno. Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 2191 depositata il 4 febbraio scorso.
Il caso. Il titolare di una azienda produttrice di vini, contrassegnata da marchi, conveniva in giudizio un altro produttore operante nello stesso settore, deducendo l'uso illegittimo del medesimo cognome, quale segno distintivo del prodotto, in violazione dei diritti di esclusiva derivante dalla registrazione del marchio patronimico. La domanda veniva accolta in primo grado, ma rigettata in appello; l'attrice proponeva ricorso per cassazione.
Il cognome è il cuore del marchio patronimico. La Cassazione, nel confermare la correttezza delle conclusioni operate dalla sentenza impugnata, ribadisce il principio costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il cuore dei marchi patronimici risiede nel cognome. Tuttavia, l'indagine in fatto operata dai giudici di appello appare esente da vizi e, pertanto, non censurabile.
La peculiarità del settore vinicolo e la minor valenza distintiva del patronimico. In particolare, afferma la S.C., il giudice d'appello ha accertato che, nel caso concreto, non è ravvisabile alcuna violazione del marchio registrato, in quanto il produttore di vini convenuto in giudizio ha fatto uso del proprio cognome, identico a quello registrato, accompagnato però dal prenome, e accompagnato da un disegno, assente nel marchio registrato, delle colline delle Langhe. Nel settore vitivinicolo, precisa la Corte, è frequente la presenza di imprese, commercializzanti lo stesso prodotto, che fanno capo a soggetti omonimi o quasi e che utilizzano il proprio nome come ditta o marchio. Perciò, in questo settore produttivo il patronimico ha una minor valenza distintiva, ed appare sufficiente l'utilizzo di accorgimenti, quali appunto l'aggiunta di un prenome o di un disegno, per escludere la confondibilità dei segni distintivi delle diverse aziende ed evitare, così, l'uso illegittimo di un marchio registrato.
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