Prescrizione decennale per l’azione di recupero del finanziamento dei soci

La Redazione
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15 Marzo 2017

Il termine di prescrizione breve, quinquennale, previsto dall'art. 2949 c.c., ha portata ristretta e riguarda unicamente i diritti derivanti da rapporti che ineriscono il rapporto sociale, in dipendenza diretta dal contratto sociale, con esclusione di situazioni legate solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente, quali le azioni di regresso del socio, per recuperare il finanziamento pro quota della società e i pagamenti dei debiti sociali.

Il termine di prescrizione breve, quinquennale, previsto dall'art. 2949 c.c., ha portata ristretta e riguarda unicamente i diritti derivanti da rapporti che ineriscono il rapporto sociale, in dipendenza diretta dal contratto sociale, con esclusione di situazioni legate solo occasionalmente all'organizzazione dell'ente, quali le azioni di regresso del socio, per recuperare il finanziamento pro quota della società e i pagamenti dei debiti sociali.

Lo ha ribadito la Cassazione, con la sentenza n. 6561 del 14 marzo.

Il caso. Il socio di una s.n.c. agiva nei confronti dell'altro socio per ottenere il rimborso pro quota, al 50%, dei finanziamenti soci e dei pagamenti eseguiti per coprire debiti sociali. Il socio convenuto eccepiva il decorso della prescrizione breve, ex art. 2949 c.c., ma in primo e secondo grado veniva accolta la domanda dell'attore.

La prescrizione breve in materia di società. Ai sensi dell'art. 2949 c.c. si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano da rapporti sociali: la S.C. conferma un orientamento consolidato in base al quale tale prescrizione breve non ha portata smisurata, bensì ristretta. Essa riguarda, infatti, unicamente i diritti che derivano da rapporti inerenti l'organizzazione sociale, in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative, determinate dal successivo svolgimento della vita sociale.

I limiti della prescrizione breve. Non trova applicazione, invece, con riferimento all'azione di regresso esercitata dal socio, per ottenere il recupero della quota del finanziamento societario. Il rapporto sottostante, infatti, trova la sua fonte in un accordo tra le parti, e non in un obbligo derivante dal contratto sociale; la relazione tra tale accordo e l'organismo sociale deve intendersi del tutto occasionale e non legato da vincoli di consequenzialità genetica con l'ente (così, ad esempio: Cass. Civ. n. 13084/2015).

La medesima conclusione va affermata con riferimento all'azione di regresso verso gli altri soci, che si fondi sull'avvenuto pagamento di un debito societario.

La Cassazione afferma, quindi, che in simili ipotesi vale la prescrizione ordinaria decennale.