La riforma del Terzo Settore entra nel vivo
15 Maggio 2017
Nel Consiglio dei Ministri n. 29 del 12 maggio scorso, il Governo ha approvato, in esame preliminare, i decreti di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo Settore e dell'impresa sociale (L. n. 106/2016). Terzo Settore. Tutta la normativa in materia di Terzo settore viene riordinata e razionalizzata, e confluisce in un Codice unico. Si considerano enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, e ogni altro ente costituito in forma di associazione, (riconosciuta o non riconosciuta) o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma volontaria, e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Puntualmente definite anche le attività di interesse generale che possono essere esercitate dagli enti. Caratteristica degli enti del Terzo settore rimane l'assenza dello scopo di lucro: il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale ed è, dunque, vietata la distribuzione di utili agli amministratori, o lavoratori o collaboratori. Istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, a cui gli enti sono tenuti ad iscriversi per poter accedere alle misure di promozione e sostegno previste, tra le quali si segnalano un articolato regime tributario di vantaggio, agevolazioni sulle imposte indirette, revisione della disciplina di detrazioni e deduzioni, e l'istituzione di un social bonus, un credito di imposta per le erogazioni liberali; anche le attività di finanziamento tramite social lending avrà un regime fiscale agevolato. Particolare attenzione anche ai lavoratori, il cui trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; il Codice introduce, inoltre, un criterio di proporzionalità che limita la differenza retributiva tra lavoratori. Il Codice detta anche specifiche modalità per la redazione e il deposito del bilancio e delle scritture contabili.
Impresa sociale. Il secondo decreto legislativo aggiorna e rivede la disciplina delle imprese sociali. All'interno del Terzo settore, dunque, tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, possono acquisire la qualifica di impresa sociale, se esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. In quanto ente del Terzo settore, anche l'impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori e dipendenti gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell'impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto attuativo ha introdotto la possibilità (per le imprese sociali costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.
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