Abusiva concessione di credito all’impresa in crisi: la responsabilità concorrente della banca
21 Aprile 2017
Il curatore del fallimento di una società è legittimato ad agire, ex artt. 146 l. fall. e 2393 c.c., nei confronti della banca, ove risulti che questa sia responsabile, in solido con gli amministratori, per il danno cagionato alla società fallita dall'abusivo ricorso al credito. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 9983 del 20 aprile. Il caso. Il curatore del fallimento di una s.r.l. proponeva azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, per una non corretta gestione della società, consistente, tra l'altro, nel ricorso al credito nonostante la perdita del capitale sociale, nonché verso tre istituti di credito per il mantenimento e l'abusiva concessione di credito alla società già in stato di insolvenza. Il Tribunale accoglieva la domanda verso gli amministratori, mentre dichiarava il curatore carente di legittimazione quanto alla pretesa risarcitoria azionata verso le banche, in quanto i danni sarebbero stati cagionati ai singoli creditori, non ritenendo sussistente un danno al patrimonio della società. La decisione veniva confermata in secondo grado e il curatore proponeva ricorso per cassazione. L'azione di responsabilità del curatore. Con la pronuncia in commento la Cassazione apre alla legittimazione del curatore anche nei confronti delle banche: conferma il principio secondo il quale nel sistema della legge fallimentare la legittimazione ad agire del curatore, in rappresentanza dei creditori, è limitata alle azioni c.d. di massa, finalizzate cioè alla ricostituzione del patrimonio del debitore, in funzione della garanzia ex art. 2740 c.c. (Cass. n. 7029/2006). Per pacifica giurisprudenza, dunque, l'azione del curatore, ex art. 146 l. fall., ricomprende le azioni di cui agli artt. 2393-2394 c.c., mentre non si estende all'azione individuale del creditore (o del socio) ex art. 2395 c.c. Abusiva concessione di credito: la responsabilità solidale della banca e il danno al patrimonio sociale. Fatte queste premesse, tuttavia, la S.C. afferma che il curatore può agire, in base al combinato disposto degli artt. 146 l. fall. e 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore (così: Cass. n. 13413/2010). La concessione di credito come fonte di responsabilità per la banca. L'attività di erogazione di credito, infatti, può essere considerata abusiva: come il ricorso abusivo al credito può essere fonte di responsabilità per gli amministratori ove sia andato oltre i confini dell'accorta gestione imprenditoriale, così la stessa erogazione del credito può integrare un concorrente illecito della banca, ove venga accertata, come nel caso di specie, la perdita del capitale della società finanziata. Un simile comportamento illecito della banca è concorrente, dotato di intrinseca efficacia causale, e integra un danno per la società in sé, oltre che ai creditori anteriori. Una volta stabilito che la società ha subito un danno in conseguenza della non corretta gestione degli amministratori che, nonostante la causa di scioglimento, avevano chiesto e ottenuto finanziamenti dalle banche, la relativa azione di responsabilità, tanto nei confronti degli amministratori quanto delle banche, compete al curatore, una volta sopravvenuto il fallimento della società. |