L'AGCM avvia istruttoria per anatocismo bancario

Fabio Fiorucci
21 Aprile 2017

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto (11.4.2017) di avere avviato tre procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di altrettanti primari istituti bancari.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto lo scorso 11 aprile di avere avviato tre procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti di altrettanti primari istituti bancari (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A.). In particolare, gli accertamenti in essere dovranno verificare se le tre banche abbiano posto in essere condotte in violazione del Codice del Consumo in relazione alla pratica dell'anatocismo bancario.

Come noto, la legge di Stabilità 2014, nel novellare l'art. 120 TUB, ha disciplinato la mera "produzione di interessi" (e non più "la produzione di interessi sugli interessi maturati", come la pregressa formulazione dell'art. 120 TUB), prescrivendo che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori". Tale formulazione ha indotto una parte significativa della giurisprudenza (per tutti, Trib. Milano, ord., 25 marzo 2015 e 3 aprile 2015) a considerare illegittimo un computo anatocistico degli interessi dalla data (1.1.2014) di entrata in vigore della disposizione (poi di nuovo modificata: L. 8 aprile 2016 n. 49, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 18/2016).

Nonostante ciò, il sistema bancario - mancando la Delibera CICR attuativa del novellato art. 120 TUB - ha quasi sempre seguitato ad applicare l'anatocismo bancario (dal 1.1.2014 fino alla data di entrata in vigore del D.l. n. 18/2016), anche invocando l'art. 161, comma 5, TUB, secondo cui: "Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo".

L'indagine dell'AGCM mira appunto ad accertare se tale condotta sia elusiva del dato normativo (art. 120 TUB, pregressa formulazione).

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