Concordato preventivo con continuità aziendale e affitto d’azienda
16 Aprile 2015
L'affitto d'azienda, indipendentemente dalla circostanza che venga stipulato prima della presentazione della domanda di concordato preventivo o nel corso della procedura concordataria in vista di una successiva cessione d'azienda, è compatibile con l'applicazione della disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis l. fall.: l'affitto d'azienda, infatti, rappresenta uno strumento giuridico ed economico idoneo a scongiurare la perdita di efficienza del complesso aziendale e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dell'impresa e di soddisfacimento dei creditori. Lo spartiacque tra il concordato liquidatorio e quello in continuità è costituito dall'oggettiva, e non dalla soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente in capo all'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo, quale l'affittuario. Anche nel caso di continuità indiretta trova, pertanto, applicazione la disciplina specifica di cui agli artt. 186-bis e 182-quinquies l. fall. |