Conferimento di impresa individuale in s.r.l. unipersonale: il MISE chiarisce

La Redazione
21 Gennaio 2015

Il conferimento dell'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente sia unico socio, contempla, alla luce dell'esegesi del Decreto Sviluppo (D.L. n. 179/2012), un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea. Così il Ministero dello Sviluppo Economico nel recente Parere prot. n. 6057.

Finalità anti elusiva

Prendendo le mosse da un quesito posto dalla Camera di Commercio di Verona, il Ministero dello Sviluppo Economico ha formulato un parere volto ad esaminare la ratio dell'articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179/2012. In materia di requisiti soggettivi di Start Up, la dicitura del comma g) "non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda", appare indirizzato ad evitare utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle Start Up, sulla base di esperienze già avviate che non potrebbero godere del regime speciale.

Rapporto tra mutazione sociale e continuità dell'attività

L'esclusione della trasformazione dal novero delle ipotesi “vietate” implica – come si legge nel Parere pubblicato il 19 gennaio 2015 – che il Legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell'attività (innovativa ad alto contenuto tecnologico) tramite un'ipotesi di coerenza, sebbene venga mutato il tipo sociale.

Si ritiene perciò che il conferimento dell'intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempli un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa « non è stata costituita … a seguito di cessione di azienda » di cui alla lettera g) sopra detta. Chiaramente tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, ricomprendendo nel novero sia la parte esercitata pretrasformazione, sia quella successiva alla trasformazione stessa.

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