Contabilità, deve essere regolare sin dall’inizio dello stato d’insolvenza
05 Marzo 2015
Al fallito che teneva regolarmente i Registri IVA ma non quello giornale, e per questo motivo contestava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (per l'assenza di pregiudizio dei creditori e atteso che il curatore era riuscito a ricostruire gli affari), non possono essere riconosciute ragioni: mancano all'appello i registri IVA antecedenti, quelli risalenti all'inizio dello stato d'insolvenza. Questo quanto sancisce la Corte di Cassazione nella sentenza del 3 marzo scorso, la n. 9250, con cui viene respinto il ricorso del fallito e confermata la sentenza di condanna emessa dal Giudice d'Appello. La difesa spiegata per sfuggire alla bancarotta documentale (o al massimo di essere condannato solo per quella semplice), non ha convinto gli Ermellini: come affermato dai giudici del merito e confermato da quelli di legittimità, l'assenza della “vecchia” contabilità non ha consentito al curatore di ricostruire il movimento degli affari “con la necessaria precisione”, mentre la consapevolezza delle condizioni delle scritture integrava l'elemento soggettivo del reato. Neppure la tesi difensiva, incentrata sull'assenza della finalità di recare pregiudizio ai creditori, ha rilevanza per la Corte, non richiedendosi per la punibilità del reato il dolo specifico (ma quello generico) necessario solo per le espresse ipotesi di scritture sottratte, distrutte o falsificate (art. 216, comma 1, n. 2, L.F.), con esclusione dell'ipotesi dei fatti di causa, di irregolare tenuta della contabilità. |