Split payment, in forse l'esclusione di associazioni e società sportive dilettantistiche
13 Marzo 2015
L'Agenzia delle Entrate sta approfondendo la corretta interpretazione della disciplina sullo split payment, anche riguardo all'esclusione delle operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali - come quello agevolato accordato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche - che prevedono l'addebito dell'imposta in fattura, ma sono caratterizzati da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Lo ha annunciato ieri il vice ministro dell'Economia Casero, rispondendo a un'interrogazione (n. 3/01735) in Commissione Finanze al Senato. Nell'interrogazione, avente ad oggetto il meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che impone alle P.A., ancorché non soggetti passivi IVA, di versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, si chiedeva conto, tra l'altro, della possibilità di ammettere una deroga all'applicazione del nuovo regime in favore degli enti non profit: Casero ha ricordato, preliminarmente, che, secondo quanto chiarito dalle Entrate, la scissione dei pagamenti non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali nei quali non è prevista l'evidenza dell'imposta in fattura, e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Il vice ministro ha aggiunto che, tuttavia, potrebbe essere valutata l'esclusione dell'applicazione anche per i fornitori che applicano regimi speciali che prevedono l'addebito dell'imposta in fattura. Sempre in tema di split payment, Casero ha poi sottolineato, riguardo alla richiesta di semplificare le procedure e ridurre i tempi di erogazione dei rimborsi IVA, che per facilitare l'ammissione in via prioritaria ai rimborsi relativi a operazioni soggette a detto regime è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2015, cui ha fatto seguito il D.M. 20 febbraio 2015, che ha eliminato alcuni vincoli posti dal precedente provvedimento per essere ammessi al rimborso prioritario (tra cui il riferimento ai limiti concernenti le soglie minime di 10mila e di 3mila euro, rispettivamente previste per i rimborsi annuali e trimestrali). |