IFRS 11: esclusa la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale

La Redazione
19 Marzo 2015

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 29/E di ieri, ha chiarito che, per i soggetti IAS adopter che pongono in essere joint operations, la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall'IFRS 11 va esclusa, dovendosi invece ritenere fiscalmente rilevante la partecipazione detenuta nella società veicolo.

Per i soggetti IAS adopter che pongono in essere joint operations, la rilevanza fiscale del consolidamento proporzionale imposto dall'IFRS 11 va esclusa, dovendosi invece dare rilievo alla partecipazione detenuta nella società veicolo, ritenuta fiscalmente rilevante. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in sede di interpello, con la Risoluzione n. 29/E.

La società istante aveva stipulato con una società di diritto turco un accordo (Joint Agreement) per la costruzione e gestione di un'autostrada, accordo che, in applicazione del principio contabile IFRS 11, risultava qualificabile come joint operation su cui le parti contrattuali esercitano un “controllo congiunto”. La società veicolo costituita tra le due società per l'esecuzione delle attività previste dal Joint Agreement, risultava, in virtù della predetta qualificazione, trasparente, sotto il profilo contabile, rispetto alla società istante: nelle scritture contabili e nel bilancio separato dell'istante non era rilevata né la partecipazione al capitale della società veicolo, né i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla stessa, mentre risultavano contabilizzate le attività, le passività, i ricavi e i costi della società veicolo per la parte corrispondente alla percentuale di partecipazione dell'istante alla joint operation.

Riguardo agli effetti fiscali delle modalità di rilevazione contabile della joint operation ai sensi dell'IFRS 11, l'istante riteneva, ai fini IRES, di dover qualificare le partecipazioni al capitale della società veicolo come azioni e di dover dare rilievo ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da tali partecipazioni e non, invece, ai componenti positivi/negativi di reddito rilevati per effetto dell'imputazione contabile delle attività, passività, ricavi e costi della società veicolo corrispondenti alla percentuale di partecipazione dell'istante alla joint operation.

Condividendo alla soluzione prospettata dall'istante, l'Agenzia, nella Risoluzione in esame, ha chiarito che, nel caso di specie, va esclusa la rilevanza fiscale ai fini IRES del consolidamento proporzionale imposto dall'IFRS 11 e che, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 T.U.I.R. (ritenuto non applicabile in quanto l'art. 3, comma 3, lett. a), del Primo Decreto IAS/IFRS stabilisce che il regime fiscale delle operazioni aventi a oggetto azioni, quote di partecipazione o strumenti finanziari assimilati è determinato sulla base di criteri giuridico-formali), vada attribuito rilievo fiscale alla partecipazione detenuta dall'istante nella società veicolo.

Alla stessa conclusione l'Agenzia giunge riguardo all'IRAP, in quanto la rilevazione nel conto economico dell'istante dei componenti di reddito della società veicolo deriva da una rappresentazione contabile che non riflette operazioni riconducibili all'istante "in termini di costi/ricavi effettivamente sostenuti/conseguiti in relazione ad un'attività economica generatrice, in tale ambito, di capacità impositiva", e dunque va esclusa la rilevanza degli elementi reddituali della società veicolo, imputati per trasparenza nel bilancio separato dell'istante, ai fini IRAP.

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