Concorrenza sleale e competenza delle Sezioni specializzate

La Redazione
10 Maggio 2017

Esula dalla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa la controversia avente ad oggetto una fattispecie di concorrenza sleale non interferente, consistente nello storno di dipendenti con appropriazione dello know how aziendale ma non di vere e proprie informazioni oggetto di privativa.

Esula dalla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa la controversia avente ad oggetto una fattispecie di concorrenza sleale non interferente, consistente nello storno di dipendenti con appropriazione dello know how aziendale ma non di vere e proprie informazioni oggetto di privativa.

Lo ha affermato la Cassazione, nell'ordinanza n. 11309 depositata il 9 maggio.

Il caso. Una società proponeva domanda di risarcimento danni per concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c. Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competenti le sezioni specializzate in materia di impresa. Veniva quindi proposto regolamento di competenza.

Concorrenza sleale e interferenza con i diritti di privativa. Secondo il giudice ordinario, la controversia avrebbe ad oggetto un illecito realizzato anche attraverso la sottrazione e l'utilizzo di un patrimonio di conoscenze commerciali e tecniche, appartenenti ai dirigenti stornati, di estrema importanza, potendo dunque qualificarsi la concorrenza come interferente: da qui, la competenza delle sezioni specializzate ex art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, che richiama appunto gli artt. 1 e 98 D.lgs. n. 30/2005 (CPI).

Di parere opposto la Suprema Corte: in base agli atti processuali risulta, infatti, che la domanda di risarcimento attiene allo storno di dirigenti da parte della società convenuta, che avrebbe sfruttato le loro conoscenze e competenze, appropriandosi dunque dello know how aziendale in senso lato, ma non di veri e propri segreti aziendali, cioè di informazioni e dati oggetto di privativa tutelabili dal codice di proprietà intellettuale. Di conseguenza, nel caso di specie non si ha a che fare con l'interferenza, diretta o indiretta tra l'illecito concorrenziale ipotizzato (lo storno di dirigenti) e i diritti di privativa, trattandosi piuttosto dello sfruttamento di un accumulo di esperienza professionale dei soggetti coinvolti. In base a pacifica giurisprudenza, simili ipotesi non rientrano nella competenza delle sezioni specializzate, bensì della sezione ordinaria (Cass. Civ., n. 21762/2013).

Il principio di diritto. In conclusione, la S.C. afferma il seguente principio di diritto: “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n, 168, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dall'art. 2 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella legge 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale (nella specie, sotto forma di «storno di dirigenti») nella quale l'ipotizzata lesione degli interessi della danneggiata riguardi le informazioni aziendali e i processi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. Know-how aziendale in senso ampio), ossia la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative op di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all'accertamento dell'illecito concorrenziale”.

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