Novità sulla trasformazione agevolata in società semplice

La Redazione
10 Giugno 2016

Con la Circolare 26/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni in merito alla trasformazione agevolata in società semplice prevista dalla Legge di Stabilità 2016.

Agevolazioni per le assegnazioni e le cessioni di beni ai soci e trasformazioni in società semplice vanno a braccetto: le agevolazioni, infatti, si applicano anche alle società che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. La trasformazione è prevista per quelle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni assegnabili.

Dell'argomento tratta la recente Circolare 26/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 1° giugno 2016. Al capitolo III, l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della trasformazione ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA.

Una prima specificazione viene fornita osservando come sia possibile trasformare la società in società semplice in via agevolata soltanto se all'atto della trasformazione la compagine sociale sia composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015: “la necessità che la compagine sociale alla data della trasformazione non comprenda nuovi soci – scrive l'Agenzia – deriva dalla circostanza che gli effetti della trasformazione agevolata coinvolgono tutti i soci della società trasformata”. E, continuando su tale ambito, la prassi precisa ancora che è ininfluente “la circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 2015”.

In merito all'applicazione della disciplina di trasformazione agevolata e della determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'Agenzia osserva, tra le altre cose, che “in presenza di una operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi in tale ipotesi una fattispecie riconducibile alle previsioni dell'art. 85, comma 2 e dell'art. 86, comma 1, lettera c) del T.U.I.R.”.

Venendo all'IVA, la circolare premette che l'art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972 esclude dall'ambito di applicazione del tributo i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.

La circolare precisa ancora che l'assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società semplice (svolgono infatti attività d'impresa solo gli enti pubblici e privati, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole) avente come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, “comporta che la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell'attività imprenditoriale, configurando un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972”.

Con la trasformazione, pertanto, viene realizzato il presupposto oggettivo dell'IVA, se è stata effettuata la detrazione dell'imposta all'atto dell'acquisto dei beni.

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