Concorre nel reato chi cede le proprie quote insieme alle altrui pignorate

La Redazione
19 Marzo 2015

La Cassazione, con la sentenza n. 11302/2015, annulla la pronuncia di assoluzione della socia che vendeva la propria quota (non soggetta a pignoramento) in un unico atto insieme a quella pignorata di altro socio. Non è escluso il suo concorso criminoso.

Anche se la propria quota societaria non è soggetta a pignoramento, e in compenso lo è quella dell'altro socio, si corre il rischio, alienandola, di essere condannati per il reato di cui all'art. 388, comma 3, c.p., che punisce chi “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento”, con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 309 euro.

Questo, in sintesi, ciò che emerge dalla sentenza di Cassazione dello scorso 17 marzo, n. 11302, con cui la Corte ha annullato la pronuncia di merito che, di posizioni opposte, assolveva l'imputata dal menzionato reato.

I fatti: cosa fa scattare i sospetti del concorso nel progetto criminoso.

Chiariamo subito le circostanze che hanno indotto la Corte a non escludere l'imputata dal concorso criminoso con l'altro socio (lui, sì, colpevole del reato): la cessione delle quote di entrambi avveniva unitamente in un solo atto, attraverso cui l'intera società veniva trasferita (5% dell'imputata e 95% dell'altro socio) ad altra, di cui l'imputata veniva nominata amministratore unico. Insomma, i sospetti del concorso, causa dell'annullamento della sentenza di assoluzione, nascono proprio dal beneficio ottenuto dall'atto di alienazione (nomina di amministratore), oltre che dalla “ritenuta natura simulata dell'alienazione delle quote societarie”.

L'indisponibilità delle quote pignorate coincide con la notifica dell'atto.

A complicare ulteriormente i fatti della vicenda, il momento dell'alienazione delle quote: dopo la notifica del pignoramento ma prima della trascrizione sul registro imprese. Circostanza che, come chiarito dalla Cassazione, non è idonea a escludere il reato (dunque neppure il concorso): ai fini dell'apposizione del vincolo di indisponibilità della quota sociale di una S.r.l., è sufficiente la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e alla società, rilevando “ai soli fini dichiarativi la successiva iscrizione al registro delle imprese.

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