Quote sociali, l'imposta è dovuta su ogni singola cessione

La Redazione
03 Aprile 2015

Richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonché precedenti documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 35/E pubblicata ieri, ha chiarito che le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari, benché contenute in un unico documento, conservano autonoma rilevanza giuridica ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Le cessioni di quote sociali verso uno o più cessionari, benché contenute in un unico documento, conservano autonoma rilevanza giuridica, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. n. 131/1986, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 35/E pubblicata ieri, richiamando una serie di pronunce della Cassazione (tra cui l'ordinanza n. 3300/2015), nonché precedenti documenti di prassi (quali la Risoluzione n. 225/E/2008).

La Risoluzione in esame, ha spiegato l'Agenzia, trae spunto dalle numerose controversie pendenti che riguardano atti impositivi con i quali l'amministrazione finanziaria, a fronte di atti recanti la cessione di quote sociali assoggettati dai contribuenti a un'unica imposta in misura fissa, ha contestato la mancata applicazione di tante imposte in misura fissa quanti sono i trasferimenti di quote contenuti nell'atto.

L'Agenzia ha ricordato che spesso i contribuenti invocano, per giustificare il pagamento di una sola imposta fissa, l'art. 11 della Tariffa, Parte I, del T.U.R. (che prevede l'applicazione dell'imposta nella misura fissa agli “atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società...”), sostenendo che detta norma introdurrebbe una “tassa d'atto” riferita allo strumento giuridico utilizzato per le cessioni, che rileverebbe, ai fini dell'imposta, in quanto unico “documento”, a prescindere dai negozi contenuti nel documento stesso.

A tal riguardo le Entrate richiamano l'orientamento costante della Cassazione, secondo cui, nel caso di specie, "le disposizioni soggette a tassazione unica sono soltanto quelle fra le quali intercorre, in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non per volontà delle parti, un vincolo di connessione, o compenetrazione, immediata e necessaria". La Corte - si ricorda infine nel documento di prassi - ha anche espressamente indicato le specifiche ipotesi in cui si configura non un unico negozio complesso ma un collegamento negoziale tra distinte pattuizioni, ciascuna autonomamente rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta:

  • atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari (Cass. ordinanza 11 settembre 2014, n. 19245);
  • atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a un unico cessionario (Cass. ordinanze 5 novembre 2014, n. 23518 e 11 settembre 2014, n. 19246);
  • atto contenente la cessione di una quota sociale da parte dell'unico titolare a più cessionari (Cass. ordinanza 19 febbraio 2015, n. 3300; ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22899).

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