Concordato della società: beneficio di escussione ed effetto esdebitatorio

La Redazione
03 Luglio 2017

La domanda di concordato preventivo di una società di persone, qualora i soci illimitatamente responsabili abbiano costituito ipoteca a favore di un creditore sociale, è ammissibile solo se è prevista la soddisfazione di tale credito al 100%, anche se formalmente chirografario con riferimento al rapporto con la società.

La domanda di concordato preventivo di una società di persone, qualora i soci illimitatamente responsabili abbiano costituito ipoteca a favore di un creditore sociale, è ammissibile solo se è prevista la soddisfazione di tale credito al 100%, anche se formalmente chirografario con riferimento al rapporto con la società; la prospettiva di un pagamento in percentuale in sede concorsuale giustifica l'immediata azione esecutiva per la restante parte del credito che indubbiamente rimarrà insoddisfatta, così che non è opponibile il beneficio di escussione ex art. 2304 c.c..

L'effetto esdebitatorio ex art. 184, commi 1 e 2, l.fall. non opera nei confronti del socio che abbia costituito ipoteca su un proprio bene al fine di garantire debiti sociali. Tale effetto si produce anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile che abbia prestato altresì fideiussione.

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