Erogazioni alle ONLUS, più libertà di scelta se non si opta per la deduzione del 10%

La Redazione
30 Aprile 2015

Tra i temi affrontati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E, anche i limiti alla scelta di dedurre o detrarre, ovvero dedurre e detrarre, le liberalità a favore delle ONLUS, anche in relazione a beneficiari diversi.

Il contribuente è libero di modulare la propria scelta tra deduzione o detrazione per ciascuna liberalità erogata alle ONLUS (a favore di beneficiari diversi, ovvero più liberalità al medesimo beneficiario) a condizione che non si avvalga della deduzione prevista dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005. È quanto chiarito dalla Circolare n. 17/E diffusa lo scorso 24 aprile dall'Agenzia delle Entrate.

Le tre agevolazioni fiscali previste per le erogazioni alle ONLUS

La norma contenuta al già citato art. 14 consente di dedurre le erogazioni “nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”. Se si opta per tale agevolazione, restano precluse al contribuente le restanti due, di seguito elencate, essendone espressamente vietato il cumulo dal comma 6 del medesimo articolo. Tale deduzione, in altre parole, vincola la scelta per tutte le liberalità erogate, effettuate anche a diversi beneficiari (e, come chiarito nella Circolare n. 39/E del 2005, neppure la somma eccedente il limite massimo di 70.000 euro potrà beneficiare di alcuna detrazione o deduzione).

Altro tipo di agevolazione è la deduzione prevista dall' art. 10, comma 1, lett. g) T.U.I.R., consentita per

contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle ONG per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Terza e ultima forma di agevolazione è la detrazione al 19% contemplata dall'art.

15, comma 1.1., del T.U.I.R., che

si estende alle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Il chiarimento dell'Agenzia

Chi non si avvale della

deduzione prevista dall'art. 14 del D.L. n. 35/2005 e abbia effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall'art. 10 o della detrazione prevista dall'art. 15, restando precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.

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