Rivalutazione partecipazioni: “tempi supplementari” per i donatari che hanno scomputato l’imposta del donante

La Redazione
21 Aprile 2015

La Risoluzione 40/E, emanata ieri dall'Agenzia, concede ancora alcuni giorni di tempo per regolarizzare il carente versamento di quei donatari che, nel versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni, abbiano scomputato quanto già versato dal donante.

Il documento di prassi reso disponibile ieri dall'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 40/E/2015) costituisce una “coda” della Risoluzione 91/E del 17 ottobre 2014. Nel chiarimento dello scorso anno era stato precisato che laddove una partecipazione non negoziata in mercati regolamentati fosse stata acquisita per donazione, l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante per precedenti rivalutazioni non potesse essere oggetto di scomputo da parte del donatario.

La rivalutazione ha carattere “personale”, o meglio, per utilizzare le parole dell'Agenzia, “l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante ha carattere di “imposta personale. Potrebbe infatti essere utilizzata per la realizzazione di una minore plusvalenza in occasione della cessione perfezionata dal possessore che ha posto in essere il procedimento di rideterminazione. L'eventuale scomputo può competere quindi esclusivamente al soggetto che si è avvalso in precedenza di rivalutazioni sul medesimo bene.

L'Agenzia delle Entrate ha peraltro preso atto che la Risoluzione 91/E era stata pubblicata il 17 ottobre, dunque successivamente al 30 giugno 2014, prima data utile di versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, D.L. n. 282/2002, come modificato dall'art. 1, co. 156, lett. a), L. n. 147/2013. In forza del disposto dell'art. 10, co.3, L. 212/2000 (“Statuto del contribuente”) è consentito dunque a chi abbia scomputato l'imposta sostitutiva erroneamente, prima di conoscere l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, di sanare il carente versamento entro sessanta giorni dall'emanazione della Risoluzione 40/E/2015 (datata 20 aprile 2015). Sono naturalmente dovuti gli interessi corrispettivi, calcolati nella misura prevista dall'art. 2, D.M. 21 maggio 2009.

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