Specifiche XBRL e nota integrativa: una difficile convivenza
21 Aprile 2015
Se persino Assonime, socio fondatore di XBRL Italia, si pone alcuni (legittimi) interrogativi sulle nuove tassonomie del 17 novembre, allora, forse, qualche correttivo andrebbe operato. Nella Circolare 12 del 20 aprile l'Associazione fra le Società Italiane per azioni, interamente dedicata all'applicazione delle tassonomie XBRL alle società italiane, non poteva mancare un commento alle disposizioni introdotte dalla versione 2004-11-17, che prevedono una codifica XBRL anche per la nota integrativa. Assonime fa giustamente rilevare che il sistema della tassonomia, considerate le sue finalità, è necessariamente strutturato in modo rigido e standardizzato, imponendo una serie di campi predefiniti. All'opposto la nota integrativa è un documento che ha il preciso scopo di integrare Stato patrimoniale e Conto economico con una serie di informazioni che, in conformità alle disposizioni dell'art. 2423, n. 2, c.c., consentano di fornire a soci e terzi un bilancio che rappresenti “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Come possono dunque coesistere la rigidità delle regole inerenti il deposito con l'elasticità e personalizzazione tipica del documento informativo del bilancio? Una soluzione potrebbe venire dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008 che aveva previsto, all'art. 5, comma 5, che “nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla società secondo i principi della chiarezza, correttezza e verità, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza (…) e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei”. Secondo Assonime, però, anche in questo caso ci sarebbe un problema di non poco conto: se oggetto di deposito è il bilancio approvato dall'assemblea, come può concepirsi la presenza e pubblicazione di due documenti che hanno lo stesso oggetto, ma contenuto e veste grafica differente? Infine va segnalata sull'argomento un'ultima considerazione, anch'essa condivisibile, da parte di Assonime: sono le norme sostanziali e non gli standard tecnologici richiesti per il deposito che devono definire la struttura e il contenuto del bilancio. |