Nuova disciplina degli investimenti in start up innovative
12 Aprile 2016
Il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 è stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 84 dell'11 aprile 2016) ed entra in vigore da oggi, prendendo il posto del D.M. 30 gennaio 2014 che cessa di avere effetti. In sintesi, la nuova disciplina (rimasta pressoché immutata), si è resa necessaria in virtù dell'estensione dell'agevolazione anche al 2016 e delle modifiche intervenute sulla nozione di start up (residenza in Italia o in uno Stato membro UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia). Ecco in breve cosa prevede il decreto.
Beneficiari. Le agevolazioni sono riconosciute a favore dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.
Agevolazione. La misura prevede un sistema di detrazioni/deduzioni che variano in base al beneficiario: • i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta (la percentuale aumenta al 25% in caso di investimenti nelle start up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). Per i soci di s.n.c. e di s.a.s. l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il predetto limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società; • i soggetti passivi IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta (27% nel caso degli investimenti di cui sopra). In caso di eccedenza (deduzione superiore al reddito complessivo dichiarato) questa può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Investimento agevolato. Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Per conferimento in denaro si intende anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, D.L. n. 179/2012. |