Regolamento EMIR: riparto di competenze

Fabio Fiorucci
12 Maggio 2016

Il Regolamento EMIR (Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) ha introdotto, a carico delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza. Tali obblighi sono diversamente modulati a seconda della natura delle controparti (finanziarie e non finanziarie).

Il Regolamento EMIR (Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) ha introdotto, a carico delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi al fine di ridurre il rischio dei mercati derivati e migliorarne la trasparenza. Tali obblighi sono diversamente modulati a seconda della natura delle controparti (finanziarie e non finanziarie).

L'assetto delle competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è definito nel nostro ordinamento all'art. 4-quater del T.U.F. Il comma 2-bis attribuisce a Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip la competenza sui soggetti già vigilati dalle medesime Autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza; il comma 3 designa la Consob quale Autorità competente sulle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da altre Autorità.

Il riparto delle specifiche competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è contenuto nel “Documento ricognitivo sul riparto delle competenze EMIR” in allegato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.