Sequestro giudiziario delle quote societarie: il presupposto concreto del periculum

La Redazione
12 Giugno 2017

Per la concessione del sequestro giudiziario di quote societarie, il requisito del periculum in mora non può essere riferito alla tipologia dell'oggetto del contratto, non può cioè farsi riferimento alla generica impossibilità di trascrivere la domanda giudiziale e di poter così opporre la relativa pronuncia ad eventuali terzi acquirenti...

Per la concessione del sequestro giudiziario di quote societarie, il requisito del periculum in mora non può essere riferito alla tipologia dell'oggetto del contratto, non può cioè farsi riferimento alla generica impossibilità di trascrivere la domanda giudiziale e di poter così opporre la relativa pronuncia ad eventuali terzi acquirenti, stante la mancanza di un sistema di trascrizione in pubblici registri per i trasferimenti delle quote sociali.

L'opportunità della custodia, richiesta dall'art. 670 c.p.c. deve invece poter essere desunta da specifici elementi, anche presuntivi, attinenti la fattispecie concreta oggetto di giudizio (nel caso di specie, il Giudice ha respinto la domanda di sequestro giudiziario, rilevando anche che un'alienazione a terzi della quota oggetto di controversia appare ipotesi remota considerando anche che la ricorrente in via cautelare risulta tuttora socia, quindi titolare di un diritto di prelazione).

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