La veridicità del bilancio consolidato non può escludere la rilevanza penale delle falsità iscritte nel bilancio

19 Giugno 2015

La veridicità del bilancio consolidato, nel quale le operazioni interne al gruppo stesso devono essere ex lege "eliminate", non può di per sé escludere la rilevanza penale di falsità contenute nel bilancio di esercizio della controllante e relative ai rapporti infragruppo.
Massima

La veridicità del bilancio consolidato, nel quale le operazioni interne al gruppo stesso devono essere ex lege "eliminate", non può di per sé escludere la rilevanza penale di falsità contenute nel bilancio di esercizio della controllante e relative ai rapporti infragruppo.

Il caso

Nel procedimento penale che ha dato origine alla pronuncia in commento veniva accertato che gli amministratori di una società avevano iscritto nel bilancio, al conto economico e nella voce proventi straordinari, false plusvalenze derivanti da attività smobilizzate e da cessioni di contratti in realtà non corrispondenti ad effettive acquisizioni di utili al patrimonio della società.

Secondo la Pubblica Accusa tali condotte integravano il delitto di false comunicazioni sociali, in quanto erano finalizzate ad ingannare il pubblico ed erano volte, altresì, attraverso una sensibile alterazione della rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società, a procurare agli amministratori della controllante un ingiusto profitto rappresentato dalla sopravvivenza della società stessa - che, altrimenti, avrebbe dovuto essere ricapitalizzata o messa in liquidazione - e la permanenza di quei soggetti negli incarichi direttivi della compagine sociale nonché quantomeno il mantenimento dei rispettivi emolumenti.

La difesa eccepiva, invece, la inidoneità ingannatoria delle falsificazioni contestate in ragione della veridicità del bilancio consolidato del gruppo, che invece rifletteva la condizione disastrosa della società capofila.

La questione

Il provvedimento in commento affronta il tema, inedito nella elaborazione giurisprudenziale, della possibilità di escludere la idoneità ingannatoria delle falsità presenti nel bilancio della consolidante quando le stesse siano accertabili dall'esame del bilancio consolidato.

Secondo la prospettazione delle difese, infatti, il reato di false comunicazioni sociali doveva essere ritenuto insussistente, atteso che il bilancio consolidato del gruppo lasciava comunque emergere la reale situazione economica, pure occultata nel proprio bilancio di esercizio, della controllante. L'art. 2621 c.c., del resto, punisce la false comunicazioni sociali non solo della società, ma anche del gruppo, solo se ed in quanto siano idonee ad ingannare.

I terzi destinatari delle comunicazioni non potevano essere ingannati perché avevano l'onere di verificare tutti i bilanci depositati e, pertanto, dall'assolvimento di tale onere di doverosa compulsazione sarebbe emersa la falsità delle attestazioni contenute nel bilancio di esercizio della controllante dal confronto con i dati, del tutto veritieri, del bilancio consolidato.

La assenza di contenuto decettivo del bilancio della consolidante, inoltre, era dimostrata dal fatto che il socio unico della società consolidante era pienamente consapevole del disegno perseguito dai vertici della società capofila.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, confuta integralmente tali prospettazioni, confermando la trama argomentativa delle sentenze di merito.

La veridicità del bilancio consolidato (istituito con D.Lgs. n. 127 del 1991, successivamente aggiornato con il D.Lgs. n. 32 del 2007, che recepisce parzialmente la direttiva 51/2003), nel quale le operazioni interne al gruppo stesso devono essere ex lege (art. 31 d.cit.) "eliminate", non può di per sé valere a far escludere la rilevanza di falsità contenute nel bilancio di esercizio della controllante e relative ai rapporti infragruppo.

Il bilancio consolidato della società capogruppo mira, infatti, a rappresentare la situazione patrimoniale dell'intero gruppo societario ed, in particolare, nel conto economico fornisce dati sulla formazione e consistenza del reddito del gruppo (Cass. 19 ottobre 2000, n. 191), e dunque ha una funzione informativa, appunto, sul gruppo.

Tale funzione, tuttavia, non muta la natura del bilancio stesso, che è diverso dal bilancio di esercizio della sola società capogruppo e non lo sostituisce: questo, infatti, deve essere comunque redatto con chiarezza (art. 2 dec. cit.) e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società' controllante ed il risultato economico dell'esercizio rilevante ai sensi dell'art. 2621 c.c.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 aprile 1997 n. 2787), del resto, dalla distinzione tra il bilancio consolidato ed i bilanci delle singole società che compongono il gruppo ha tratto il corollario che i falsi che interessano le comunicazioni di ciascuna società del gruppo sono, sì, eventualmente correlabili, ma non per questo privi ciascuno della propria autonomia, atteso che il bilancio consolidato del gruppo - redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio di esercizio - resta ben distinto da quello di esercizio, sia delle controllate, che della società capogruppo.

Quest'ultimo, infatti, deve essere redatto anche in presenza del bilancio consolidato e soggiace alle regole in tema di regolarità e veridicità delle appostazioni, a presidio delle quali il legislatore ha introdotto il precetto penale di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c.

La infondatezza della argomentazione della difesa, inoltre, secondo la Corte di Cassazione consegue anche, strutturalmente, alla specifico contenuto del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato, infatti, non reca in sé la indicazione delle relazioni che si sono istituite durante l'esercizio tra le parti del gruppo: le partite infragruppo vengono infatti eliminate prima che si proceda all'effettivo consolidamento dei singoli prospetti contabili, sicché proprio la falsità delle operazioni tra le società del gruppo sono quelle che possono gravare sul solo bilancio di esercizio di ciascuna, mentre il bilancio consolidato non può in alcun modo essere utile a rilevarle perché da esso vanno espunte.

In altri termini, le dinamiche operative che vengono a realizzarsi tra le unità produttive che compongono il gruppo possono essere desunte solo attraverso una diligente analisi dei dati forniti dai singoli bilanci d'esercizio appartenenti alle singole società che compongono il gruppo. Il bilancio di gruppo si limita ad offrire indicazioni sui rapporti che durante l'anno amministrativo sono intercorsi tra il gruppo unitariamente inteso e terze economie.

Ed il dato negativo sulla condizione delle società del gruppo, ricavabile dal bilancio consolidato, può valere a creare un allarme nel fruitore del dato ma non anche a dimostrargli univocamente la falsità di eventuali operazioni infragruppo volte, con riferimento al singolo anno di esercizio e dunque nell'ottica del breve periodo, a spostare, per motivi strategici ma non per questo necessariamente illegittimi, risorse dell'una a favore dell'altra componente del gruppo: sì da determinare, per la prima, una situazione di bilancio attivo, contingente ma idonea a produrre positivi effetti sull'affidamento dei terzi. E per questo, se falsa, penalmente rilevante.

In conclusione, proprio il dato della "salute" della società del gruppo è quello che va ricercato in primo luogo nel bilancio di esercizio posto che la sua eventuale correzione artificiosa con fittizie operazioni infragruppo - come nella specie si è verificato - non si rileverebbe, ex lege, dal bilancio consolidato ma sarebbe destinato a produrre comunque gli effetti di distorsione della informazione di cui taluni terzi (il pubblico: imprenditori, istituti di credito, collettività amministrata dall'ente territoriale socio unico) possono avere bisogno di fruire.

Il bilancio consolidato, che pure esprimeva la disastrosa situazione economica patrimoniale del gruppo, pertanto, non può sanare in alcun modo la falsa rappresentazione delle annotazioni nel conto economico delle società capofila.

La Corte di Cassazione confuta, inoltre, anche l'argomento secondo il quale la falsità stigmatizzate dalla Pubblica Accusa sarebbero risultate inidonee a trarre in inganno il socio unico della società consolidante, in quanto il bilancio di esercizio è volto a garantire l'informazione non solo del socio, ma anche del pubblico (e, segnatamente, di terzi quali i fornitori ed altri soggetti imprenditoriali).

Osservazioni

Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento è integralmente condivisibile.

Il bilancio consolidato della società capogruppo costituisce comunicazione sociale a tutti gli effetti, dal momento che esso mira a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale dell'intero gruppo societario ed, in primo luogo, quella della stessa capo fila, altrimenti non evincibile dal suo solo bilancio di esercizio.

La funzione del bilancio consolidato, tuttavia, non esclude la necessità che il bilancio della consolidante e delle consolidate siano conformi alla prescrizioni di legge.

La presenza di un bilancio consolidato veritiero, nel quale le operazioni interne al gruppo stesso devono essere ex lege "eliminate", non può di per sé escludere la rilevanza penale di falsità contenute nel bilancio di esercizio di una delle società del gruppo e relative ai rapporti con le altre società del gruppo.

La regolarità del bilancio consolidato redatto dalla capogruppo non esclude, pertanto, la configurabilità del reato di cui all'art. 2621 c.c., in relazione alla falsificazione del bilancio di esercizio della medesima.

La eventuale replica della falsità contenuta nel bilancio di esercizio, anche in quello consolidato darebbe luogo, semmai, solo a duplicità di fatti penalmente perseguibili, essendo i medesimi ontologicamente distinti (Cass. 8 giugno 1998, n. 3357).

Conclusioni

Il "gruppo di società" non costituisce un unico soggetto giuridico o un autonomo soggetto di imputazione rispetto alle società che ne fanno parte, che conservano una distinta e autonoma soggettività giuridica, non elisa o attenuata dal collegamento economico unitario sottostante; il bilancio consolidato del gruppo, pertanto, è ben distinto da quello di esercizio, sia della società capogruppo, sia di quelle controllate, ed è preordinato a dare un quadro fedele dell'unità economica costituita dal gruppo che superi il diaframma giuridico esistente tra le varie società appartenenti ad esso e riunifichi ciò che è già unitario nella sostanza economica.

La reciproca autonomia contabile e giuridica di tali comunicazioni sociali comporta, tuttavia, che la redazione del bilancio consolidato non apporta alcuna deroga ai canoni di veridicità e di completezza della informazione societaria imposti per i bilanci di esercizio delle società consolidate e della consolidante.

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