Appropriazione indebita per l’amministratore che firma una delibera falsa

La Redazione
13 Luglio 2016

L'amministratore di una società che si appropri di somme di denaro in violazione delle norme societarie allo scopo di realizzare un interesse proprio o di terzi commette il reato di appropriazione indebita e non di infedeltà patrimoniale, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2643, comma 3, c.c. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29172/16, depositata il 12 luglio.

L'amministratore di una società che si appropri di somme di denaro in violazione delle norme societarie allo scopo di realizzare un interesse proprio o di terzi commette il reato di appropriazione indebita e non di infedeltà patrimoniale, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 2634, comma 3, c.c. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29172/16, depositata il 12 luglio.

La vicenda. Il presidente del consiglio di amministrazione di una s.r.l. veniva condannato per il delitto di falsità in scrittura privata ed appropriazione indebita per aver formato un falso verbale di deliberazione consiliare con il quale richiedeva ad un istituto bancario un ingente affidamento temporaneo di denaro, attribuito alla sua gestione esclusiva e successivamente dirottato a favore di altre società per interessi esclusivamente personali.

L'imputato impugna la sentenza di seconde cure innanzi alla Corte di Cassazione formulando plurime doglianze con cui lamenta, oltre alla violazione dell'art. 485 c.p. per l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, il vizio di motivazione in relazione all'art. 61, n. 2, c.p. in quanto i giudici di merito avevano erroneamente affermato che il denaro ottenuto era stato utilizzato a favore di società terze per un mero interesse personale, escludendo la configurabilità dei vantaggi compensativi di cui all'art. 2634 c.c., posto che il ricorrente aveva agito per realizzare un'operazione complessivamente vantaggiosa per il gruppo a cui apparteneva la società amministrata.

Falsità in scrittura privata. La Suprema Corte, dopo aver eliminato ogni dubbio sulla configurabilità del delitto di falsità in scrittura privata caratterizzato dalla materiale falsità di un documento giuridicamente rilevante – e, dunque, pacificamente applicabile alla delibera consiliare frutto di un'assemblea mai tenutasi-, dichiara infondata l'impostazione difensiva nella parte in cui invoca la configurabilità di interessi infragruppo che, come correttamente affermato nel provvedimento impugnato, non acquisiscono rilevanza nel reato di appropriazione indebita.

Appropriazione indebita e infedeltà patrimoniale. L'art. 2634 c.c. nel disciplinare l'infedeltà patrimoniale si pone infatti in rapporto di specialità reciproca con la fattispecie dell'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. I due reati, pur essendo accomunati dalla deminutio patrimonii e dall'ingiusto profitto, si distinguono per la sussistenza di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, connotato da attualità, obiettività e finalità di profitto o altro vantaggio ingiusto per la proiezione soggettiva del conflitto stesso, elemento che tipizza l'infedeltà patrimoniale e che non trova invece spazio nella configurazione dell'appropriazione indebita.

In conclusione, all'amministratore di una società che si sia appropriato di una somma di denaro in violazione della disciplina societaria per realizzare un interesse esclusivamente personale o di terzi, in assenza di un preesistente conflitto di interessi con la persona giuridica, deve essere contestato il reato di appropriazione indebita e non quello di infedeltà patrimoniale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2634 c.c. che esclude l'ingiustizia del danno in presenza di vantaggi compensativi infragruppo.

La Corte di Cassazione rigetta quindi il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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