Condizioni per l’iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese

La Redazione
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13 Luglio 2016

La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, e la connessa estinzione, non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento, ad opera degli amministratori, della causa di scioglimento, nella nomina assembleare del liquidatore, nell'attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione, dopo l'approvazione del quale si può richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, e la connessa estinzione, non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, articolata nell'accertamento, ad opera degli amministratori, della causa di scioglimento, ex art. 2484 c.c., nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.), nell'attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione, dopo l'approvazione del quale si può richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Tra i presupposti legali per la cancellazione dal Registro delle imprese va, pertanto, annoverato lo svolgimento della fase liquidatoria e l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Anche se non deve ritenersi necessaria la cancellazione di iscrizione di cancellazione, nel caso di mancato compimento della liquidazione, con riferimento a taluni rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, permane in capo al Conservatore un potere di verifica delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione ai sensi dell'art. 2189, comma 2, c.c.

Ai sensi dell'art. 2191 c.c. il conservatore può ordinare la cancellazione della iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste della legge.