Partecipazione agli utili: presupposto indispensabile per l’esistenza della società occulta
13 Settembre 2016
La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”. Tale il principio ribadito dalla S.C. con l'ordinanza n. 17925/2016.
La vicenda. Vedendosi rigettata l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Mantova che aveva respinto la sua domanda di accertamento dell'esistenza di una società occulta costituita tra lui e il fratello, l'appellante propone ricorso per cassazione, chiedendo un riesame delle risultanze processuali e una diversa valutazione della pertinenza delle prove, in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto non provato l'esercizio di una comune attività sorretta dall'affectio societatis. Il ricorso è manifestamente infondato. Ciò anche perché l'utilizzo della collaborazione del fratello nell'ambito di un rapporto di co.co.co., con conseguente remunerazione, erano inconciliabili con la richiesta di partecipazione agli utili, inoltre mancava la prova del conferimento di capitale iniziale e, poi, come affermato dalla S.C., la mera prestazione di una garanzia fideiussoria non è indice di affectio societatis.
La partecipazione agli utili. Il Giudice di merito si è dunque correttamente attenuto ad un principio di diritto espresso già con la sentenza n. 366/98 dalla stessa Suprema Corte secondo cui: «La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, la esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio della attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 stesso codice), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva “de qua” consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci), ma in nome proprio». |