Ancora sulla quantificazione del danno nell’azione di responsabilità
05 Gennaio 2017
Nell'azione di responsabilità contro gli amministratori, promossa dal curatore ex art. 146 l. fall., ai fini della quantificazione del danno risarcibile il criterio del differenziale tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni. Il caso. Il curatore di una società fallita propone azione di responsabilità, ex art. 146 l. fall., nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società, deducendo la mala gestio di tali soggetti che avrebbe condotto, appunto, al fallimento della società. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna i convenuti al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare. La Corte d'appello accoglie l'impugnazione di uno dei convenuti, rigettando le altre. Un amministratore propone, quindi, ricorso per cassazione. La quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità. La Suprema Corte torna ad occuparsi dei criteri per la quantificazione del danno nell'azione di responsabilità contro gli amministratori societari. Come già affermato nella recente pronuncia a Sezioni Unite (Cass. n. 9100/2015, in questo portale, con approfondimento di Covino, Auricchio, Jeantet, Danno azionabile contro amministratori e sindaci: il criterio del “patrimonio netto fallimentare), una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit della società fallita può prospettarsi solo per violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso. Il principio. La Cassazione afferma, dunque, il seguente principio di diritto: “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, 2° co. L. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti”.
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