La nozione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi
20 Febbraio 2016
Per la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di un credito in sofferenza è sufficiente l'accertamento di una situazione patrimoniale deficitaria o di grave difficoltà economica, non essendo necessaria una condizione di crisi irreversibile: la nozione di insolvenza non si identifica con quella fallimentare. E' il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2913 depositata il 15 febbraio scorso. Il caso. Due società si rivolgevano al Tribunale per ottenere il risarcimento del danno, da parte di una Banca, per l'indebita segnalazione alla centrale dei rischi di un credito in sofferenza. La domanda veniva rigettata in primo e secondo grado e le società proponevano ricorso per cassazione. Il concetto di insolvenza. Nel ritenere infondato il ricorso, la Suprema Corte ribadisce come, per pacifica giurisprudenza, “ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale”, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di "grave difficoltà economica”. Si tratta, dunque, di una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, che non comporta alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità. In applicazione di tali principi, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato come, nel caso di specie, l'inadempimento non potesse essere qualificato come occasionale, alla luce di una situazione di grave difficoltà economica nei pagamenti. Peraltro, le segnalazioni erano state precedute dall'intimazione di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing e, nonostante ripetute riattivazioni dell'accordo, l'utilizzatrice ha continuato ad essere gravemente morosa. |