Abolizione dell’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione per le società quotate

05 Maggio 2016

Il legislatore nazionale è recentemente intervenuto mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, per dare attuazione alla Direttiva 2013/50/UE, con la quale è stata modificata, in particolare, la Direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. Direttiva Transparency).
Premessa

Il legislatore nazionale è recentemente intervenuto mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, per dare attuazione alla Direttiva 2013/50/UE, con la quale è stata modificata, in particolare, la Direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (c.d. Direttiva Transparency).

Nel recepimento della disciplina europea, il legislatore è intervenuto per modificare le disposizioni relative alle relazioni finanziarie, innovando le regole inerenti alle pubblicazioni di informazioni periodiche relative al primo e al terzo trimestre di esercizio da parte di emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine. La pubblicazione di un'informativa trimestrale rappresenta uno strumento importante per la tutela degli investitori in quanto fornisce ai destinatari del bilancio informazioni tempestive e attendibili sui risultati degli emittenti.

La Consob ha avviato una consultazione pubblica in data 14 aprile 2016 finalizzata a volta ad acquisire elementi utili per verificare la sussistenza delle condizioni imposte dal legislatore ai fini dell'esercizio della delega e, pertanto, propedeutica all'effettuazione di una compiuta analisi di impatto.

Nel contempo, Assonime con la Circolare n. 12 del 15 aprile 2016 ha fornito alcune indicazioni per quelle società che intendessero, comunque, pubblicare un'informativa su base trimestrale in attesa della compiuta definizione del quadro regolamentare.

Le novità in tema di resoconto intermedio di gestione

Con l'entrata in vigore (18 marzo 2016) del D.Lgs. 25 del 2016 (di recepimento della Direttiva 2013/50/UE), è stato modificato il comma 5 dell'art. 154-ter del T.U.F. Conseguentemente è stato abolito l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione. Tuttavia è stata attribuita alla Consob la facoltà di prevedere con regolamento eventuali obblighi informativi aggiuntivi, rispetto al bilancio annuale e alla relazione semestrale.

In tema si segnala che le scelte effettuate dalla maggior parte degli altri principali Paesi europei in sede di trasposizione della nuova Direttiva Transparency mostrano un chiaro orientamento a favore dell'eliminazione dell'obbligo di pubblicare resoconti intermedi di gestione.

Il nuovo quadro normativo trova la sua prima applicazione alle società per le quali il primo trimestre dell'esercizio in corso scade successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 25/2016 (18 marzo 2016).

Con l'eliminazione dal T.U.F. dell'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione (e in assenza di obblighi regolamentari) viene meno la disposizione regolamentare che ne prescriveva la pubblicazione secondo le modalità di diffusione, stoccaggio e deposito proprie delle informazioni regolamentate (art. 82 del Regolamento Emittenti e rinvii in esso contenuti), nonché l'obbligo di dare notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale della messa a disposizione del pubblico del resoconto intermedio di gestione (cfr. Comunicazione Consob n. 17002 del 2009).

Assonime, con la Circolare n. 12 del 15 aprile 2016, ha fornito alcune indicazioni per quelle società che intendessero volontariamente pubblicare informazioni periodiche aggiuntive, rispetto a quella semestrale e annuale, relative al primo trimestre 2016 e/o su base continuativa. A tal fine è stato precisato che l'eventuale pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive:

  • sia effettuata nell'ambito di una “politica di comunicazione”, definita dall'organo di amministrazione e resa pubblica, che garantisca continuità e regolarità dell'informazione al mercato;
  • siano chiarite al mercato le ragioni delle scelte adottate indicando, in particolare, se la pubblicazione di informazioni relative al primo trimestre dell'esercizio 2016 rifletta già una politica stabile di comunicazione ovvero sia effettuata in continuità con il passato, anche alla luce delle possibili modifiche del quadro regolamentare;
  • sia garantito che i contenuti dell'informazione periodica aggiuntiva volontariamente diffusa possano essere determinati liberamente dalle società in funzione delle loro caratteristiche e delle loro esigenze di comunicazione.

Con particolare riferimento ai contenuti, l'assenza di vincoli normativi lascia liberi gli emittenti quotati di scegliere autonomamente le informazioni aggiuntive da fornire volontariamente al mercato, sulla base di una valutazione del rapporto costi e benefici in termini sia economici sia reputazionali. Si rammenta che l'informazione periodica aggiuntiva è intesa soprattutto come un “interim management statement” di natura fondamentalmente narrativa, la cui funzione è stata considerata alternativa e sostitutiva degli obblighi di pubblicare una relazione finanziaria trimestrale e l'inserimento nella stessa di dati quantitativi è meramente eventuale e rimessa alla scelta degli emittenti.

Due sono le motivazioni che hanno portato all'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione: l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi correlati all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato e il rischio che la pubblicazione di resoconti intermedi possa incoraggiare un'eccessiva attenzione ai risultati a breve termine, a scapito degli investimenti di più lunga prospettiva (considerando 4 della Direttiva).

La facoltà degli Stati membri di imporre obblighi di informativa finanziaria più frequenti (rispetto alle relazioni annuale e semestrale), prevista dall'art. 3 della Direttiva, risulta essere piuttosto residuale e comunque legata a parametri specifici. La Direttiva consente infatti agli Stati membri di imporre la pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive, rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali, solo a determinate condizioni:

i) la previsione dell'obbligo non deve essere un onere finanziario sproporzionato, in particolare per gli emittenti piccoli e medi interessati;

ii) il contenuto delle informazioni finanziarie aggiuntive richieste deve essere proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

iii) prima di imporre nuovi obblighi, lo Stato membro deve valutare se tali requisiti aggiuntivi possono comportare un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati (art. 3, comma 1-bis).

Viene poi fatta salva la facoltà degli Stati membri di richiedere agli emittenti che siano enti finanziari la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (art. 3, par. 1-bis). La Direttiva consente anche alle società di gestione dei mercati di prevedere obblighi di informativa finanziaria periodica aggiuntivi, rispetto a quelli fissati dalla stessa Direttiva (cfr. considerando 5).

La Consob ha la facoltà di disporre, con regolamento, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive nei confronti degli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari (nuovo comma 5 dell'art. 154-ter T.U.F.) entro i limiti stabiliti dalla Direttiva 2013/50/UE.

In particolare il D.Lgs. 25/2016 stabilisce che:

  • prima dell'eventuale introduzione di tali obblighi informativi periodici aggiuntivi, la Consob deve rendere pubblica un'analisi di impatto che esamini la sussistenza, anche in chiave comparatistica, delle seguenti condizioni: (i) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; (ii) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento; (iii) le informazioni periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati;
  • l'informativa aggiuntiva che la Consob può eventualmente richiedere, una volta soddisfatte le condizioni prima indicate, non può essere più ampia di (i) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; (ii) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate (nuovo comma 5 dell'art. 154-ter del T.U.F.).

Ne consegue che la Consob non potrà richiedere informazioni maggiori di quelle che erano prima oggetto di pubblicazione con il resoconto intermedio di gestione, di cui al previgente comma 5 dell'art. 154-ter T.U.F., vale a dire informazioni di tipo qualitativo, diverse nella forma e nella sostanza da una rendicontazione propriamente contabile.

A tal fine, la Consob ha pubblicato il 14 aprile un documento di consultazione volto a raccogliere informazioni e opinioni funzionali alla realizzazione dell'analisi d'impatto propedeutica alla valutazione dell'esercizio dei poteri regolamentari. Essendo il termine per l'invio delle risposte alla consultazione posto al 30 maggio 2016, l'eventuale esercizio della delega regolamentare da parte della Consob non potrà essere esercitato in tempo utile per incidere sull'informazione relativa al primo esercizio del 2016. Pertanto tutte le società che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2015, o in data successiva, non sono tenute a pubblicare il resoconto intermedio di gestione relativo al primo trimestre, prima previsto dall'art. 154-ter, comma 5. Nel caso in cui la pubblicazione fosse stata indicata nel calendario finanziario, sarà necessario aggiornare il calendario stesso sulla base delle scelte che la società farà in merito alla eventuale pubblicazione di informazioni finanziarie aggiuntive. Analogamente, in assenza di modifiche nel quadro normativo di riferimento, non sarà dovuta la pubblicazione dei resoconti intermedi successivi.

Le società possono tuttavia decidere di pubblicare informazioni finanziarie aggiuntive su base volontaria, nei contenuti e nella modalità ritenuti più idonei. In questo caso, la Circolare Assonime suggerisce di chiarire, contestualmente alla pubblicazione, che la scelta non intende vincolare la società per il futuro e che è suscettibile di essere rivista anche alla luce dell'evoluzione della disciplina regolamentare; sarà poi cura della società dare adeguata informazione rispetto alle proprie successive scelte al riguardo.

Con riferimento all'inserimento di dati quantitativi, viene precisato che appare opportuno che la società definisca al suo interno una politica di gestione dell'informativa finanziaria periodica pubblicata su base volontaria al fine di garantire continuità e regolarità di informazione al mercato, con riferimento sia ai suoi contenuti sia alla tempistica sia alle modalità di diffusione delle informazioni. Tale politica dovrebbe essere adottata dall'organo di amministrazione e resa pubblica.

Con riguardo all'individuazione delle modalità di pubblicazione dell'informativa finanziaria aggiuntiva pubblicata su base volontaria, si sottolinea come questa non sia riconducibile nell'alveo delle informazioni regolamentate ai sensi dell'art. 113-ter del T.U.F. (giacché le informazioni regolamentate sono quelle informazioni che “devono essere pubblicate” dagli emittenti quotati ai sensi delle disposizioni del T.U.F.).

In ogni caso le informazioni finanziarie di periodo diverse da quelle relative al bilancio di esercizio o alla relazione semestrale, indipendentemente dal fatto che la società decida volontariamente di renderle note al mercato o meno, non costituiscono di per sé informazioni privilegiate ai fini degli obblighi di comunicazione continua previsti dall'art. 114 T.U.F. Esse possono rientrare infatti nelle fattispecie già previste dall'art. 68 del Regolamento Emittenti della Consob, secondo il quale i dati contabili di periodo sono soggetti all'obbligo di comunicazione al pubblico solo quando siano stati comunicati a soggetti terzi che non sono tenuti a un obbligo di riservatezza, legale, regolamentare, statutario o contrattuale e la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

In una situazione peculiare si trovano le società con titoli quotati sul segmento STAR. Il Regolamento di Borsa Italiana prevede infatti che gli emittenti del segmento STAR devono rendere disponibile al pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell'esercizio, con facoltà di esonero per il quarto trimestre (Articolo 2.2.3). Queste società sono dunque tenute a pubblicare il resoconto intermedio di gestione anche con riferimento al primo trimestre del 2016 (e ai trimestri successivi, in assenza di modifiche al regolamento di Borsa).

Quanto ai contenuti, fermo restando le indicazioni che possono essere date da Borsa Italiana, appare ragionevole ritenere che si possa far riferimento a quanto era previsto dal preesistente comma 5 dell'art. 154-ter del T.U.F. A questo riguardo, è importante sottolineare la natura sostanzialmente qualitativa dell'informativa richiesta da tale disposizione, che non prevedeva alcun obbligo di includere prospetti di natura contabile nel resoconto. Quanto alle modalità di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione da parte delle società STAR, non essendo applicabile a tale informazione la nozione di “informazione regolamentata”, si applicano le disposizioni stabilite da Borsa Italiana nel Regolamento del Mercato.

Guida all'approfondimento

D.Lgs. n. 25/2016

Direttiva n. 2013/50/UE

Assonime, Circolare 12 del 15 aprile 2016

Consob, Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE - Documento di consultazione preliminare - 14 aprile 2016

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