Brevetti, licenze d’uso e software consentono l’accesso al regime Start up
05 Novembre 2015
La s.r.l. titolare di una licenza d'uso su di un brevetto in attesa di riconoscimento può, con tale documento, assolvere il requisito di Start up innovativa, espresso all'art. 25, d.l. 179/2012, comma 2, n. 3?
La risposta arriva dal Ministero dello Sviluppo Economico con Parere n. 218430 del 29 ottobre, a firma del direttore generale Gianfrancesco Vecchio. Afferma il direttore che sono possibili due interpretazioni della norma. “Una prima interpretazione – dice – di natura esclusivamente letterale, in virtù della quale, la contrapposizione delle tre ipotesi “titolare”, “depositario”, “licenziatario” sono legate dalla congiunzione “o”, che crea una specifica alternativa tra le tre fattispecie escludendone la sovrapponibilità”. Ma è la seconda interpretazione quella che sembra essere preferibile: la volontà del legislatore, infatti, è di promuovere l'imprenditorialità innovativa in ogni forma. “Il legislatore – prosegue – consente che anche il depositario ed il licenziatario, in quanto utilizzatori dell'opera dell'ingegno (il primo in proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle Start up (e delle PMI) innovative, coesistendo le altre condizioni”.
Nella stessa giornata, con protocollo n. 218415, è stato fornito un parere circa l'interpretazione della normativa in materia di Start up e PMI innovative, in merito alla parte in cui si prevede che la Start up possa essere titolare dei diritti di un programma per elaboratore, registrato presso l'apposito registro pubblico speciale. “Nel merito – è la risposta – si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software”. |