L’aumento di capitale di s.r.l. e il limitato diritto di recesso del socio

La Redazione
05 Novembre 2015

A fronte della delibera con cui il c.d.a. di una s.r.l. ha statuito l'aumento di capitale sociale, sottoscrivibile dai soci con conferimenti in denaro o in natura, non è riconoscibile il diritto di recesso del socio, né con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c., né rispetto a quella prevista dall'art. 2481-bis c.c.

A fronte della delibera con cui il c.d.a. di una s.r.l. ha statuito l'aumento di capitale sociale, sottoscrivibile dai soci con conferimenti in denaro o in natura, non è riconoscibile il diritto di recesso del socio, né con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c., né rispetto a quella prevista dall'art. 2481-bis c.c. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22349 depositata lo scorso 2 novembre.
Il caso. Il socio di una s.r.l. notificava alla società un decreto ingiuntivo per ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione, a seguito del recesso. Il Tribunale, però, accoglieva l'opposizione della società e la Corte d'appello confermava la decisione. Il socio proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
Aumento di capitale sottoscritto con conferimenti in denaro o in natura. A fondamento del proprio recesso, il socio ricorrente pone l'aumento di capitale della s.r.l. deliberato dal c.d.a., a seguito di delibera autorizzativa dell'assemblea.
Lamenta il ricorrente che la delibera del c.d.a., prevedendo del tutto genericamente che l'aumento di capitale potesse essere sottoscritto dai soci con conferimenti in denaro o in natura, avrebbe inciso sui diritti riconosciuti ai soci, giustificando il recesso ai sensi degli artt. 2468, comma 4, e 2473, comma 1, c.c.
Per la S. Corte, però, il caso di specie non rientra nelle ipotesi legali di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio, previste dalle norme citate.
Il recesso di cui all'art. 2473 c.c. consegue ad una “rilevante modificazione dei diritti attribuiti” ai singoli soci dall'art. 2468, comma 4: i diritti in questione riguardano l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, che l'atto costitutivo attribuisce appunto a singoli soci.
Diverso il caso de quo, in cui viene denunciata una pretesa lesione del diritto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, diritto che spetta a tutti i soci.
Le modalità di esecuzione dei conferimenti. La Cassazione prosegue ritenendo infondata anche l'ulteriore fattispecie legale di recesso invocata dal ricorrente, cioè quella di cui all'art. 2481-bis c.c. In base a quest'ultima norma, nel caso in cui l'atto costitutivo preveda che l'aumento di capitale sociale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuove emissioni a terzi, i soci non consenzienti possono legittimamente recedere.
Ipotesi che non ricorre nel caso di specie: correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la delibera del c.d.a. si è limitata a disporre l'aumento di capitale, escludendo però che tale delibera abbia stabilito che l'aumento di capitale si sarebbe dovuto effettuare mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Il diritto di recesso convenzionale. Con il secondo motivo di ricorso, il socio censura la sentenza d'appello per aver escluso il recesso convenzionale, a suo dire maturato a seguito di accettazione della società.
Anche questo motivo, però, viene ritenuto infondato: la Cassazione rileva come, nel caso concreto, l'atto costitutivo della società non prevedesse ipotesi di recesso convenzionale diverse da quelle legali. Da ciò discende che per potersi avere un recesso convenzionale, l'organo deliberativo o gestorio della società deve accettare il recesso, dopo averne verificato la validità e l'efficacia, con delibera societaria. Nessun rilievo possono, invece, rivestire, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni contenute nell'atto di costituzione e le risultanze processuali, in cui la società fa riferimento al recesso del socio avvenuto con l'invio della missiva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.