Legittimazione del curatore per l’azione di responsabilità verso amministratori di s.r.l. fallita

05 Dicembre 2016

Nonostante a seguito della riforma del diritto societario, gli artt. 2476 e 2487 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. non richiamino più gli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. in materia di s.p.a., tale mancato richiamo non ha soppresso la legittimazione del curatore della s.r.l. che sia fallita all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall.
Massima

Nonostante a seguito della riforma del diritto societario, gli artt. 2476 e 2487 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. non richiamino più gli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. in materia di s.p.a., tale mancato richiamo non ha soppresso la legittimazione del curatore della s.r.l. che sia fallita all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall. Infatti, già prima della nuova formulazione dell'art. 146 l.fall., introdotta dall'art. 130 del D.Lgs n. 5/2006 per coordinare la legge fallimentare alla riforma, tale articolo riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni di responsabilità esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.

Questa interpretazione è confermata dal nuovo testo dell'art. 146 l.fall. che prevede che il curatore è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori della società fallita, senza più alcun richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., applicabili alle società per azioni.

Il caso

Il curatore del fallimento di una s.r.l. ha chiesto la condanna degli amministratori della società al risarcimento del danno in solido tra loro perché, in seguito ad alcuni accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, erano emersi gravi fatti illeciti imputabili agli stessi, consistenti nell'omissione/irregolare tenuta delle scritture contabili, nell'indicazione di dati falsi in bilancio, nel mancato adempimento di oneri tributari e previdenziali e nella distrazione di somme ingenti. Inoltre era emerso che gli amministratori non avevano chiesto tempestivamente il fallimento della società e, dopo la dichiarazione di fallimento del 20/5/2004, non avevano collaborato con il curatore per la ricostruzione delle vicende societarie. I convenuti, in via preliminare, hanno eccepito la prescrizione e, nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande del curatore.

Con sentenza del 6/4/2007, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato i convenuti al risarcimento del danno. Tale sentenza è stata impugnata con separati appelli che sono stati riuniti in un unico giudizio conclusosi con la sentenza del 4/6-22/6/2010 con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha ritenuto fondata la doglianza degli appellanti di carenza di legittimazione attiva del curatore ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l., sul presupposto che, in seguito alla riforma del diritto societario, gli artt. 2476 e 2487 c.c. non prevedono più il richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., applicabili alle società per azioni e, nella disciplina delle s.r.l., manca una norma simile all'art. 2394 bis c.c., dettata per le s.p.a. In sostanza, la Corte del merito ha sostenuto che il controllo sulla correttezza della gestione degli amministratori spetta solo ai soci con l'azione ex art. 2476, comma 3 (legittimazione individuale dei soci), dal momento che i terzi (compresi i creditori) possono agire contro gli organi sociali ex art. 2476, comma 6, solo se sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi posti in essere dagli stessi.

La questione giuridica

La questione giuridica risolta dalla Cassazione riguarda la legittimazione attiva del curatore del fallimento di una s.r.l. all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, con particolare riferimento alla azione dei creditori contro gli amministratori che abbiano violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, rendendolo insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Osservazioni

Prima della riforma del diritto societario, la disciplina delle azioni di responsabilità era ispirata dall'intento di realizzare un modello unico per le società di capitali e gli artt. 2476 e 2487 c.c., relativi alle s.r.l., richiamavano espressamente gli artt. 2392 (responsabilità verso la società), 2393 (azione sociale di responsabilità) e 2394 (responsabilità verso i creditori sociali – le rubriche si riferiscono al testo ante riforma) c.c., applicabili alle s.p.a.

In particolare, le azioni di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. erano disciplinate dall'art. 2487 c.c. con un richiamo, appunto, alle norme sulle società per azioni (l'art. 2487, nel testo ante-riforma, recitava: “Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata ad uno o più soci. Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2434”).

Con la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs n. 6/2003, il legislatore ha optato per un'articolazione più vasta delle azioni di responsabilità, volta a mantenere distinti i regimi previsti per le s.r.l. da quelli previsti per le s.p.a. In seguito alla riforma, dunque, gli artt. 2476 e 2487 c.c. non prevedono più il richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. Tuttavia, nell'eliminare tale richiamo, il legislatore non ha previsto, per le s.r.l., una norma di carattere generale relativa all'azione di responsabilità dei creditori sociali, corrispondente a quella di cui all'art. 2394 c.c.

L'art. 2394 c.c. prevede la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (quale garanzia generica dell'adempimento delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.). Condizione per riconoscere ai creditori la legittimazione a proporre l'azione contro gli amministratori è la diminuzione della garanzia rappresentata dal patrimonio sociale (così Salafia, L'esercizio dell'azione di responsabilità sociale contro gli amministratori, in Le Società 10, 2001, 1195, mentre per altri autori si tratterebbe dello stesso danno presupposto dalla norma di legge: cfr. Andrea Tina, L'esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a., Milano, 2008, 178). La finalità della azione non è del tutto chiara: per alcuni essa mira a reintegrare il patrimonio sociale nei limiti della misura dei crediti insoddisfatti; per altri, l'azione è finalizzata a reintegrare il patrimonio del singolo creditore sociale (Cass. n. 10488/1998, in Foro it., 1999, I, 1967 con nota di Fabiani; in Dir. Fall., 1999, II, 1001, con nota di Ragusa Maggiore; in Giust. civ., 1999, I, 75 con nota di Salafia; in Fall., 1999, 557, con nota di Funari). In concreto, l'azione viene generalmente esercitata nell'interesse dell'intero ceto creditorio perché l'incapienza del patrimonio a soddisfare i crediti sociali tende a tradursi in stato di insolvenza (Assemblea e amministratori, Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, collana fondata da Walter Bigiavi, a cura di Gino Cavalli, Milanofiori, 2013, 914). Un altro tema controverso è la natura di questa azione. Secondo parte della dottrina essa ha carattere surrogatorio e viene esercitata in mancanza di iniziative dirette della società ex art. 2393 c.c.; secondo altri, invece, è un'azione diretta ed autonoma, volta a far valere le ragioni dei creditori [in tal senso è orientata la maggioranza della dottrina e della giurisprudenza. Si vedano, tra gli altri, Frè, Delle società per azioni, Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1997, 859; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano XXIX, Padova, 2004, 290; Ferrara Jr, Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano 2009, 629; Bonelli, La responsabilità degli amministratori, Tratt. Colombo, Portale, 4, Torino, 1991, 439; Libonati, Creditori sociali e responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, in Abbadessa, Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, Torino, 2007, III, 629. In giurisprudenza cfr. Cass. n. 13765/2007; Cass. n. 15487/2000; Cass. n. 10488/1998, cit.].

Nel primo caso, l'azione avrebbe natura contrattuale mentre nel secondo caso avrebbe natura extracontrattuale (Cass. n. 10488/1998).

Nonostante la mancanza di una norma di carattere generale, in materia di s.r.l., corrispondente a quella di cui all'art. 2394 c.c., non è stata abrogata l'azione di responsabilità spettante ai creditori di una s.r.l. contro gli amministratori che abbiano violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, rendendolo insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Infatti, l'azione dei creditori sociali è confermata da numerose disposizioni quali gli articoli:

  • 2485, comma 1 (ritardo od omissione degli amministratori nell'accertare una causa di scioglimento),
  • 2486 (comportamenti degli amministratori incompatibili con i limiti al potere di gestione in caso di scioglimento),
  • 2489 e 2491, comma 3 (responsabilità dei liquidatori)
  • 2497, comma 3 (responsabilità della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento)
  • 2407 (responsabilità dei sindaci di s.r.l.)

Proprio in virtù delle norme che precedono, si ritiene che, pur in mancanza di una norma generale in materia di s.r.l., corrispondente a quella di cui all'art. 2394 c.c., i creditori di una s.r.l. possano agire contro gli amministratori che abbiano violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Pertanto, non è corretto sostenere che, nelle s.r.l., i terzi (tra cui i creditori sociali) possano agire contro gli amministratori solo nel caso in cui siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi posti in essere dagli stessi ai sensi dell'art. 2476, comma 6.

Nel caso in cui la responsabilità degli amministratori venisse individuata nel corso della procedura fallimentare aperta nei confronti della società, l'esercizio delle azioni per farla accertare, spetterebbe al curatore del fallimento a norma dell'art. 146 l.fall.

Nella versione originaria, il comma 2 dell'art. 146 l.fall. recitava: “l'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori”. In caso di fallimento, quindi, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. (richiamate anche dalle norme in materia di s.r.l.), pur rimanendo distinte, confluivano in un'unica azione di responsabilità, esercitabile dal curatore in forza dell'art. 146 l.fall., volta a reintegrare il patrimonio della società nell'interesse dei soci e dei creditori sociali. Peraltro tale legittimazione, in materia di s.p.a., era confermato dall'art. 2394-bis c.c. ai sensi del quale in caso di fallimento […], le azioni di responsabilità previste dai precedenti articolo (i.e. 2393 e 2394 c.c.) spettano al curatore del fallimento […].

A decorrere dal 16/7/2006, l'art. 146 l.fall. è stato modificato dall'art. 130 D.Lgs n. 5/2006, al fine di coordinare la legge fallimentare alla riforma del diritto societario. Nella sua versione attuale, il comma 2 dell'art. 146 l.fall. prevede che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generai e i liquidatori”, senza alcun riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.. Tale scelta è giustificata dalla stessa relazione illustrativa della nuova legge fallimentare che specifica come sia stata volutamente adottata una formula ampia che si limita a richiamare tutte le possibili azioni previste dal sistema, attribuendo al curatore, in caso di dichiarazione di fallimento, la legittimazione ad esercitarle, dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, anche nel caso in cui si tratti di una s.r.l.

Pertanto, il curatore del fallimento può formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori e i sindaci tanto con riferimento ai presupposi della responsabilità di questi verso la società, quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (Cass. n. 10488/1998, cit.).

Nel caso oggetto della sentenza qui commentata, i ricorrenti hanno sostenuto la carenza di legittimazione attiva del curatore ad esercitare l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata per via del mancato richiamo, nella normativa societaria riformata della s.r.l., degli artt. 2392, 2393, 2394 c.c. e la mancanza di una norma simile all'art. 2394-bis c.c., dettata per le s.p.a.

La Corte di Cassazione, pur non esprimendosi sulla possibilità per i creditori di una s.r.l. di agire nei confronti degli amministratori che abbiano violato gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, riprendendo alcuni principi enunciati in particolare dalla sentenza del 21/7/2010 n. 17121, ha replicato che la riforma del diritto societario non ha determinato il venir meno della legittimazione del curatore all'esercizio della azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. ai sensi dell'art. 146 l.fall. Infatti, anche nel testo previgente alla novella, tale norma riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni di responsabilità comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dai richiami alla disciplina delle s.p.a. Questa interpretazione è vieppiù confermata dal nuovo testo dell'art. 146 l.fall. in base al quale il curatore è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società. Pertanto, anche se si ritenesse che i creditori di s.r.l. non abbiano più l'azione ex art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori, rimarrebbe comunque esercitabile dal curatore fallimentare l'azione di responsabilità ex art. 2043 (tutela aquiliana del credito).

Conclusioni

Quale che sia la corretta interpretazione della sopravvenuta nuova disciplina delle s.r.l., con particolare riferimento al regime delle responsabilità degli amministratori di s.r.l., affrancatosi dal regime delle s.p.a., deve ritenersi che non sia venuta meno la legittimazione del curatore della s.r.l. fallita all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall. Infatti, già prima della novella, l'art. 146 riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni di responsabilità esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c. Questa interpretazione è confermata dal nuovo testo dell'art. 146 l.fall. in forza del quale il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società.

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