Banche popolari: sulla riforma interviene il Consiglio di Stato
05 Dicembre 2016
Con ordinanza n. 5383 del 2 dicembre scorso, il Consiglio di Stato ha sospeso provvisoriamente l'efficacia di alcuni profili della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, nella versione aggiornata del giugno 2015 (9° aggiornamento) all'esito della riforma delle Banche popolari di cui al D.L. n. 3/2015. In particolare, vengono sospesi: 1) il paragrafo 2 (Regime di prima applicazione), limitatamente agli ultimi due capoversi (da “Operazioni nella specie” fino a “nella forma dell'influenza dominante”); 2) il paragrafo 3 (Modifiche statutarie delle banche popolari), quinto capoverso, prima alinea, limitatamente alle parole: “limitare o”; “e senza limiti di tempo”; “anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e”; “e sulla misura della limitazione”; 3) la Parte III, Capitolo 4, Sezione III (“Rimborso degli strumenti di capitale”), “1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale”, integralmente per tutto il relativo testo, ma nei limiti in cui tale Sezione III sia da applicarsi alle vicende conseguenti alle trasformazioni delle banche popolari in società per azioni in conseguenza delle suindicate norme del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33. Tra gli aspetti che hanno portato ad adottare il provvedimento cautelare di sospensione della Circolare, vi è la posizione del socio che, disposta la trasformazione delle banche popolari in s.p.a., si vede limitato il diritto al rimborso delle azioni, qualora eserciti il recesso: l'art. 1 ha modificato alcune disposizioni del TUB, prevedendo, tra le altre cose, che il rimborso delle azioni al socio uscente, per effetto dell'esercizio del diritto di recesso conseguente alla trasformazione, può essere limitato, anche in deroga alle disposizioni di legge.
Il Consiglio di Stato si riserva di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, D.L. n. 3/2015, conv. con mod. in L. n. 33/2015, ritenuta non manifestamente infondata |