L’impatto delle novità del bilancio 2016 sull’attività del revisore

Fabrizio Bava
Melchior Gromis Di Trana
06 Dicembre 2016

Le numerose novità che caratterizzano i bilanci 2016 richiederanno specifici controlli da parte dei revisori legali. Tra questi, ad esempio, la valutazione al costo ammortizzato, così come l'obbligo di iscrizione in bilancio, per la prima volta, degli strumenti finanziari derivati, richiedono l'applicazione di nuove procedure di controllo.
Premessa

La revisione del bilancio 2016 presenta un “rischio intrinseco” superiore rispetto ai precedenti bilanci per effetto del significativo tasso di novità nella disciplina civilistica, così come nei nuovi principi contabili nazionali emessi dall'OIC a seguito dell'aggiornamento 2016.

Il presente contributo approfondisce le principali novità in materia di revisione derivanti dalla prima applicazione delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015.

Novità nei criteri di valutazione

I criteri di valutazione del bilancio, disciplinati nell'art. 2426 c.c., modificati a seguito del D.Lgs. n. 139/2015 e di seguito analizzati, con riferimento all'impatto sull'attività del revisore, sono i seguenti:

  • strumenti finanziari derivati;
  • spese di ricerca e di pubblicità;
  • avviamento;
  • crediti e debiti, titoli immobilizzati valutati al costo ammortizzato.

Si fa però presente che non tutte le novità hanno la stessa valenza e portata. Infatti, bisogna distinguere tra quanto disciplinato per i derivati e le spese di ricerca e pubblicità rispetto a ciò che concerne l'avviamento e il costo ammortizzato. Le prime producono effetti retroattivamente, mentre le seconde sono applicabili soltanto per le nuove operazioni effettuate nel corso del 2016.

La revisione dei derivati

Con il ricorso alla stipulazione di strumenti finanziari derivati, l'impresa si pone l'obiettivo di tutelarsi da determinati rischi finanziari relativi a operazioni intraprese dalla società neutralizzando l'andamento sfavorevole di variabili quali, ad esempio, il tasso di interesse, il tasso di cambio su valute, ecc.

Se un'operazione dell'impresa può generare perdite a causa dell'andamento sfavorevole di una determinata variabile, l'impresa può sottoscrive uno strumento finanziario parametrato in maniera opposta dalla medesima variabile, così da mitigarne gli effetti. In tal modo, se l'incremento nei tassi d'interesse generasse una perdita su un'operazione dell'impresa (es. stipulazione di un mutuo), l'incremento nei tassi di interesse genererebbe un utile sullo strumento finanziario utilizzato per la sua copertura. Ad esempio, sono contratti derivati gli swap, i forward, i future e le opzioni.

Anche se la funzione economica di uno strumento finanziario derivato può essere, alternativamente, funzione di copertura o funzione di negoziazione, le imprese industriali e commerciali che ricorrono ai derivati dovrebbero sempre utilizzare tali strumenti a titolo di copertura. Il problema si presenta però nel momento in cui l'obiettivo di copertura non costituisce condizione sufficiente per poter trattare contabilmente il derivato come strumento di copertura.

L'attività del revisore

Il revisore, con riferimento agli strumenti finanziari derivati deve verificare:

a) l'esistenza di eventuali contratti derivati;

b) la qualificazione degli strumenti finanziari derivati di copertura o speculativi;

c) l'iscrizione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

d) l'informativa in nota integrativa.

a) Esistenza dei derivati.

L'esistenza dei derivati si verifica attraverso la procedura della conferma esterna degli istituti di credito. Il modulo ABI-REV inviato dalle banche in risposta alla circolarizzazione presenta infatti una specifica sezione in cui è indicata la presenza di eventuali derivati.

b) Qualificazione degli strumenti finanziari derivati.

Per qualificare, ai fini contabili, lo strumento finanziario derivato di copertura non è sufficiente che l'obiettivo sia quello della copertura.

Un'operazione è considerata di copertura quando:

  • vi è l'intento dell'impresa di porre in essere la copertura;
  • vi è elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
  • tali condizioni risultano documentate da evidenze interne dell'impresa.

Talvolta dalla sola lettura dei contratti non è possibile comprendere se i derivati debbano essere considerati ai fini contabili di copertura o speculativi. In questi casi, è opportuno che il revisore chieda agli amministratori di sottoporre il contratto a un esperto in materia.

I principi contabili richiedono che siano presenti i seguenti requisiti affinché uno strumento finanziario derivato possa essere qualificato per la copertura:

  • vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi (es. importo, data di regolamento, scadenza e sottostante) sia quantitativi (attraverso tecniche statistiche);
  • l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. Pertanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul fair value dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;
  • viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).

Il revisore deve pertanto verificare che sia stata predisposta, fin dall'inizio, la necessaria documentazione formale per poter trattare contabilmente il derivato come di copertura e che, naturalmente, siano presenti i requisiti sopra illustrati.

c) Iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Il derivato costituisce cioè un'attività finanziaria quando il suo fair value è positivo, mentre rappresenta una passività quando il suo fair value è negativo. Gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti al fair value indipendentemente dalla tipologia, derivati di copertura o derivati di negoziazione, tra le attività, in caso di fair value positivo e tra le passività, in caso di fair value negativo.

Secondo i principi di revisione, il revisore, per attestare l'adeguatezza delle misurazioni del fair value, deve verificare:

  • l'adeguatezza, laddove non esista un modello di determinazione del fair value accettato dalla prassi (e, conseguentemente, il modello è stato creato dall'impresa) del modello creato dall'impresa rispetto agli obiettivi del framework del bilancio;
  • l'effettivo e regolare utilizzo del modello indicato dal management ai fini della determinazione del fair value.

Il revisore deve dunque comprendere le procedure con cui è stato determinato il fair value. In particolare, quando sono utilizzati elementi probativi forniti da terzi, il revisore ne deve valutare l'attendibilità. Ad esempio, quando le informazioni sono ottenute attraverso l'utilizzo di conferme esterne, il revisore deve verificare la competenza del soggetto che fornisce la conferma, la sua indipendenza, la sua conoscenza dell'oggetto di conferma, la sua obiettività e che abbia titolo a rispondere.

Mentre per i derivati più semplici, ad esempio un IRS baciato su un contratto di finanziamento può essere piuttosto agevole per il revisore verificare la presenza dei requisiti richiesti per qualificarlo di copertura, nel caso di strumenti complessi può essere necessario il ricorso ad un esperto.

Al termine di ciascun esercizio, il valore dello strumento finanziario derivato deve essere adeguato al valore di fair value di fine esercizio. Ad esempio, nel caso di copertura dall'andamento dei tassi futuri su un finanziamento, il derivato, ad ogni chiusura di bilancio, deve essere adeguato al fair value movimentando in contropartita la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. Nel caso, invece, di derivati non considerabili di copertura e derivati che non coprono flussi finanziari attesi, la variazione del fair value deve essere rilevata quale componente positiva o negativa di reddito ed influenza pertanto il risultato economico del corrispondente esercizio.

La verifica della corretta qualificazione dei derivati (di copertura o speculativi) è quindi di fondamentale importanza per il revisore, in considerazione dei differenti criteri di valutazione.

Va infatti ricordato che nella nota integrativa devono essere illustrati gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato.

Per il solo bilancio 2016, inoltre, in considerazione dell'applicazione retroattiva del nuovo criterio di valutazione, il revisore dovrà verificare la corretta iscrizione dei derivati in sede di riapertura generale dei conti all'1.01.2016, in particolare per quanto concerne il valore di fair value e l'inquadramento tra gli strumenti di copertura o meno, considerato il differente impatto sul patrimonio netto per quanto concerne la natura delle riserve movimentate (in quanto la riserva da movimentare in caso di derivato che non presenta le caratteristiche per essere qualificato di copertura, se negativa, incide sulla riduzione del capitale sociale e può pertanto portare alla perdita del capitale sociale).

Oneri pluriennali e avviamento

A partire dai bilanci il cui esercizio ha inizio successivamente al primo gennaio 2016 non è più prevista la possibilità di capitalizzare le spese di ricerca se non sono già qualificabili quali costi di sviluppo e le spese di pubblicità.

Pertanto, nel 2016, il revisore deve verificare il corretto trattamento dei saldi residui in sede di riapertura generale dei conti all'1.01.2016. I nuovi OIC, infatti, prevedono casi seppur limitati in cui è possibile non stralciare la spese di pubblicità residua non ancora ammortizzata, mentre è molto probabile che non sarà necessario stralciare le spese di ricerca residue.

Il revisore, per quanto riguarda i costi di sviluppo, deve verificare che siano presenti i requisiti richiesti per la capitalizzazione, che sono però i medesimi previsti nel precedente principio contabile nazionale OIC 24. I costi devono essere stati sostenuti con riferimento ad uno specifico progetto, l'impresa deve disporre di competenze sufficienti a portare a termine il progetto, nonché delle risorse finanziarie necessarie. Inoltre, se tali requisiti sono presenti, è necessario che le stime dei benefici futuri ottenibili da tali spese nel periodo di vita utile stimata (o entro i cinque esercizi successivi qualora non si sia in grado di stimare la vita utile) siano almeno pari all'importo che si intende iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale. In presenza di tutti i requisiti, tali oneri sono capitalizzabili, previa la richiesta di consenso al collegio sindacale, ove esistente.

I costi di sviluppo devono essere ammortizzati in base alla loro vita utile, oppure nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne la vita utile, in un periodo non superiore a cinque esercizi.

Il revisore, nel caso di ammortamento delle spese di sviluppo in un periodo superiore a cinque esercizi, deve verificare che i piani dell'impresa prevedano di ottenere, nei successivi esercizi, ricavi non inferiori alle quote di ammortamento.

Ammortamento dell'avviamento.

Per gli avviamenti iscritti per la prima volta nel 2016, l'ammortamento effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Il revisore deve pertanto verificare con particolare attenzione le motivazioni alla base di piani di ammortamento particolarmente lunghi. Il riferimento alla vita utile potrebbe infatti in alcuni casi divenire un espediente attraverso il quale gli amministratori, qualora la società si trovi in situazione di difficoltà, definiscono un periodo di ammortamento dell'avviamento di gran lunga superiore all'effettiva vita utile.

In nota integrativa devono essere illustrate le ragioni specifiche alla base della determinazione della vita utile dell'avviamento.

Nelle piccole e medie imprese, che molto spesso non redigono piani previsionali pluriennali affidabili anche in considerazione dell'elevata incertezza sull'andamento nei futuri esercizi, è prudenzialmente consigliabile che gli amministratori definiscano un periodo di ammortamento non superiore a dieci esercizi.

La revisione delle valutazioni in base al costo ammortizzato

I debiti finanziari a medio lungo termine iscritti per la prima volta nel 2016 devono essere valutati in base al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.

Dall'applicazione di tale criterio di valutazione discende che:

  • il valore iniziale di iscrizione del debito non è il valore nominale, bensì il valore nominale al netto dei costi iniziali (ad esempio, nel caso di mutui, i vari costi che si sostengono al momento dell'ottenimento del prestito);
  • in ogni esercizio, il valore del debito deve essere adeguato per tenere conto della ripartizione (“ammortamento”) della differenza tra il valore iniziale di iscrizione e il valore a scadenza (generalmente il valore nominale).

Il valore dei debiti riportato nello stato patrimoniale passivo per i debiti contratti a partire dal 2016 non è il valore nominale (ovvero quanto deve essere rimborsato), ma il costo ammortizzato, cioè il valore inizialmente rilevato aumentato, anno dopo anno, dell'ammortamento della differenza iniziale (e ridotto delle quote capitale rimborsate).

In base al criterio del costo ammortizzato, gli interessi passivi devono essere rilevati in conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo e non del tasso di interesse nominale ed i costi accessori ai finanziamenti (aggi e disaggi compresi) devono essere “ammortizzati”, ovvero ripartiti lungo la durata dei finanziamenti in modo tale da garantire la costanza del tasso di interesse.

Tale modifica può non essere applicata alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, sarà pertanto applicata ai nuovi finanziamenti ottenuti a partire dall'esercizio 2016

Il criterio del costo ammortizzato è quindi un criterio di valutazione che impone di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito associate allo strumento finanziario lungo la durata dell'attività o della passività (per un esempio ed approfondimenti: F. Bava, La revisione del bilancio, Giuffrè, 2016).

È inoltre necessario considerare che, talvolta, gli amministratori possono ritenere di poter disapplicare tale criterio di valutazione, ritenendo l'impatto non rilevante. Il codice civile prevede, infatti, che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta” (art. 2423, comma 4, c.c.).

L'attività del revisore

Il revisore, al fine di verificare la corretta valutazione dei debiti deve:

  • controllare sulla base dei contratti relativi ai finanziamenti stipulati nell'esercizio la corretta determinazione del valore iniziale in base al costo ammortizzato;
  • in sede di controllo della chiusura del bilancio, verificare la corretta determinazione del tasso di interesse effettivo e, conseguentemente, la correttezza della rilevazione contabile relativa all'imputazione degli interessi passivi al fine di rappresentare in bilancio il tasso di interesse effettivo;
  • in caso di disapplicazione di tale criterio di valutazione sulla base della non rilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, verificare la se tale scelta è condivisibile. In particolare, i principi contabili nazionali (OIC 19) indicano che si può ritenere che gli effetti siano irrilevanti qualora i debiti siano a breve termine, oppure nei casi in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale;
  • verificare che i tassi di interesse possano essere considerati di mercato oppure che l'attualizzazione produrrebbe effetti non rilevanti e, in caso contrario, verificare che tali debiti siano stati correttamente attualizzati. Tali problematiche si possono presentare, in particolare, nel caso di finanziamenti soci o finanziamenti ricevuti all'interno dei gruppi, oppure a seguito di operazioni di ristrutturazione del debito.

Il nuovo criterio di valutazione produce anche effetti sulla procedura di circolarizzazione, finalizzata a verificare l'esistenza del debito ed il suo ammontare. Sarà infatti necessario risalire al valore nominale del debito, in quanto il saldo circolarizzato potrà non coincidere con il saldo confermato dalla controparte.

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