Il rendiconto di gestione in caso di amministrazione disgiuntiva nella s.n.c.

La Redazione
06 Febbraio 2017

In caso di amministrazione disgiuntiva di s.n.c., l'amministratore cui compete in via esclusiva la gestione di una specifica attività è tenuto a presentare un rendiconto di gestione - che non coincide con il documento da presentare in sede di approvazione del bilancio, e può essere preparatorio del rendiconto – al fine di assicurare il diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali spettante ai soci non amministratori o agli amministratori non addetti a quella specifica attività.

In caso di amministrazione disgiuntiva di s.n.c., l'amministratore cui compete in via esclusiva la gestione di una specifica attività è tenuto a presentare un rendiconto di gestione - che non coincide con il documento da presentare in sede di approvazione del bilancio, e può essere preparatorio del rendiconto – al fine di assicurare il diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali spettante ai soci non amministratori o agli amministratori non addetti a quella specifica attività.

Così si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 2962 del 3 febbraio.

Il caso. Una s.n.c. ed uno dei due amministratori impugnavano la sentenza con cui il Tribunale aveva annullato la delibera di esclusione dell'altro amministratore. L'appello veniva rigettato e gli attori proponevano, dunque, ricorso per cassazione.

L'esclusione dalla società del socio-amministratore derivava dall'omessa presentazione del rendiconto dell'attività di gestione agrituristica condotta dalla società; la Corte d'Appello aveva ritenuto unitaria la gestione, da cui l'impossibilità di addebitare l'inadempimento soltanto al socio amministratore escluso.

Amministrazione disgiuntiva e gestione di una specifica attività. Secondo la S.C., tuttavia, tale impostazione non è corretta: una volta accertata l'amministrazione disgiuntiva della società, e che l'attività di cui si discute (quella agrituristica) aveva carattere autonomo, in capo ad uno solo dei due amministratori, avrebbe dovuto concludersi nel senso che di tale autonoma attività si sarebbe dovuto dare conto positivamente.

I diritti informativi degli amministratori e il rendiconto sulla gestione di specifiche attività. Nell'ipotesi di amministrazione disgiuntiva, reta anche per la s.n.c. dalla disciplina di cui agli artt. 2257, 2260, 2261 c.c., i soci che non siano anche amministratori dell'unica azienda, così come i soci amministratori non addetti ad una specifica attività, sono titolari di un generale diritto all'informazione sullo svolgimento degli affari sociali, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio.

Il rendiconto funzionale alla ripartizione degli utili, ex art. 2262 c.c. ha una portata generale (parametrato ai criteri di redazione del bilancio delle società di capitali), ma non soddisfa ogni esigenza informativa connessa al rendiconto proprio della gestione di subperiodo dell'amministratore, che può essere provocato appunto in relazione allo “svolgimento degli affari sociali”, dunque anche per singole rilevanti operazioni, ed a scopo preparatorio del primo.

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