L’accertamento della qualità di socio occulto
03 Aprile 2017
La domanda di riconoscimento della qualità di socio occulto non costituisce domanda nuova rispetto a quella avente ad oggetto di riconoscimento della qualità di socio di fatto. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 7776 depositata lo scorso 27 marzo. Il caso. Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza con la quale veniva rigettata la sua domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto di una s.a.s., nel frattempo estinta. I giudici di merito avevano, infatti, qualificato come nuova la domanda, rispetto all'originaria domanda di riconoscimento della qualità di socio di fatto. Società di fatto, irregolare, occulta. La S.C. chiarisce che si parla di rapporto sociale di fatto quando non vi sia prova scritta della costituzione del rapporto (forma scritta peraltro non richiesta dalla legge), mentre la società si considera irregolare quando, anche se costituita in forma scritta, non sia stata registrata. Il rapporto sociale è occulto quando, pur esistendo anche in via di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi (Cass., n. 17925/2016). In ogni caso, precisa la Cassazione, ciò che rileva, nei rapporti interni come in quelli con i terzi, è l'effettiva esistenza della società: la società di persone occulta risponde anche in difetto di esteriorizzazione, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso tra le parti. L'accertamento della qualità di socio: occulto o di fatto. Nel caso di specie, il ricorrente ha agito nei confronti della società per il riconoscimento della sua qualità di socio: la causa petendi è il rapporto sociale, indipendentemente dalla sua riconoscibilità da parte dei terzi; non muta, pertanto, la domanda il riferimento alla qualità di socio occulto o a quella di socio di fatto. |