Trattamento fiscale della polizza assicurativa a favore dell’amministratore

Valentina Pellicciari
08 Maggio 2017

Polizze assicurative degli amministratori: qual è il trattamento fiscale, in capo alla società e in capo all'amministratore?

Polizze assicurative degli amministratori: qual è il trattamento fiscale, in capo alla società e in capo all'amministratore?

Quando una società di capitali sottoscrive una polizza assicurativa per i propri amministratori contro i rischi di infortunio, morte e danni patrimoniali, per fatti o atti posti in essere dagli amministratori stessi nell'espletamento del proprio mandato, si pone il problema del trattamento fiscale dei premi versati, sia per la società, ai fini dei criteri di deducibilità del costo, sia dell'amministratore.

Oltre al caso tipico dei rischi connessi alla responsabilità professionale per danni verso terzi e i rischi derivanti da infortuni subiti durante lo svolgimento dell'incarico di amministratore, ve ne sono altri che coinvolgono maggiormente la sua sfera personale. Si tratta ad esempio dei rischi derivanti da infortuni di natura extraprofessionale o di rischi connessi al caso morte dell'amministratore o ancora alla possibilità di stipulare le cosiddette “polizze in caso di vita”.

Per la verifica del corretto trattamento fiscale è necessario verificare se esiste una stretta correlazione tra il rischio in cui incorre l'amministratore, nello svolgimento della sua attività, e il rischio garantito.

In altre parole, la differente tassazione dipende dal soggetto beneficiario della polizza:

1) l'amministratore stesso

2) la società

Si espone, quindi, una sintetica analisi delle principali tipologie di polizze assicurative che possono essere contratte dalla società per i propri amministratori e del relativo trattamento fiscale dei premi:

Polizze per responsabilità civile: beneficiaria è la società

  • Per la società: i premi sono deducibili in quanto inerenti e funzionali all'attività;
  • Per l'amministratore: i premi non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito, in quanto i contratti di assicurazione hanno lo scopo di tutelare esclusivamente la società (ad eccezione di fatti dolosi o fraudolenti in cui gli assicurati abbiano ottenuto dei profitti o dei vantaggi personali).

Polizze per infortuni professionali, malattia, vita: beneficiaria è la società

  • Per la società: i premi sono deducibili in quanto inerenti e funzionali all'attività;
  • Per l'amministratore: i premi non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del reddito in quanto la sottoscrizione dei contratti di assicurazione risponde ad un interesse esclusivo della società (che si garantisce da eventuali oneri derivanti da azioni di rivalsa esercitate dall'amministratore per danni subiti nell'esercizio delle proprie funzioni).

Polizze per malattia, vita e infortuni extraprofessionali: beneficiario l'amministratore

  • Per la società: i premi sono deducibili in quanto inerenti e funzionali all'attività;
  • Per l'amministratore: i premi i premi costituiscono “compenso in natura” (fringe benefit) e come tale viene assoggettato ad imposizione diretta in “busta paga”.

In conclusione, se il rischio garantito NON è strettamente inerente allo svolgimento dell‘incarico di amministratore:

  • Per la società: i premi sono deducibili secondo il principio di cassa;
  • Per l'amministratore: il premio costituisce un “compenso in natura” (fringe benefit) e come tale viene assoggettato a tassazione diretta, sommandosi alla posizione reddituale personale.

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