La modifica del quorum deliberativo non giustifica il recesso del socio
05 Giugno 2017
La delibera con cui una s.p.a. ha mutato i quorum deliberativi per l'assemblea ordinaria e straordinaria, non legittima il recesso del socio, non comportando una modifica concernente il diritto di voto o di partecipazione ex art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. È il principio enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 13875 del 1 giugno scorso. Il caso. Due soci di una s.p.a. convenivano in giudizio la società chiedendo che venisse dichiarata la legittimità del proprio recesso, quale conseguenza della delibera con cui era stato adottato un nuovo statuto, con la previsione di nuovi quorum deliberativi per le assemblee ordinaria e straordinaria. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello la rigettava. I soci proponevano quindi, ricorso per cassazione. Il superamento di una lettura restrittiva del diritto di recesso. Il giudice del merito ha fondato la propria decisione sulla considerazione che, nelle società per azioni, l'esercizio del diritto di recesso produce un depauperamento del capitale sociale e costituisce fatto negativo anche per i creditori sociali. Di conseguenza, le ipotesi di recesso dovrebbero essere ritenute tassative, con una lettura restrittiva delle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 c.c. Il mutamento del quorum deliberativo in assemblea, che attiene alla formazione della maggioranza, non incide se non indirettamente, sul diritto di voto e di partecipazione, sicchè il recesso non è giustificato. Il recesso per modifiche del diritto di voto o di partecipazione. La Cassazione, pur pervenendo alle medesime conclusioni, non condivide la ratio decidendi della sentenza impugnata. L'affermazione che il recesso andrebbe limitato in quanto comporta un depauperamento del capitale e nuoce anche ai creditori non corrisponde a realtà, in quanto il depauperamento è, ormai, meramente eventuale. Detto questo, però, la S.C. ritiene che la delibera che ha mutato il quorum per le assemblee straordinarie, riconducendolo alla previsione legale, non comporti una modificazione concernente i diritti di voto o di partecipazione. I diritti di partecipazione. In primo luogo la Cassazione individua i diritti di partecipazione, rilevanti ai fini del recesso ai sensi della lettera g) dell'art. 2437 c.c. esclusivamente nei diritti di natura economica, dunque i diritti di partecipazione agli utili. Da ciò deriva che una modifica del quorum deliberativo non incide, né direttamente né indirettamente, sui diritti di partecipazione così individuati. I diritti di voto. L'espressione “diritto di voto” rinvia al precetto di cui all'art. 2351 c.c. con le eventuali limitazioni ivi previste: le modificazioni ex art. 2437 rilevanti ai fini del recesso sono quelle che intervengono su dette limitazioni. Nel caso in esame, la delibera di cui si discute non incide neanche indirettamente sul diritto di voto dei soci, assumendo piuttosto rilevanza sotto il profilo del peso di tale voto: in caso di modifica del quorum deliberativo, infatti, i diritti di voto nel loro assetto statutario, permangono immutati, mentre ciò che viene modificato è il peso del voto, che può aumentare o diminuire. I soci, insomma, hanno lamentato un pregiudizio (consistente nel non poter più esercitare un'influenza in assemblea e condizionare le scelte societarie, con il proprio voto, per effetto della modifica del quorum). Ma ciò non è sufficiente per l'esercizio del diritto di recesso. Perché vi possa essere recesso, occorre che la delibera vada a toccare, senz'altro direttamente e forse anche indirettamente, il diritto di voto (o di partecipazione)e non già che genericamente nuoccia all'azionista. |