Inefficacia dell’opposizione dei creditori alla fusione per effetto del deposito fiduciario

La Redazione
05 Giugno 2017

La realizzazione di una delle fattispecie di cui all'art. 2503, comma 1, c.c., ha l'effetto di rendere inefficace l'opposizione dei creditori, al pari del provvedimento del Tribunale autorizzativo della fusione, ex art. 2445 c.c.

La realizzazione di una delle fattispecie di cui all'art. 2503, comma 1, c.c., ha l'effetto di rendere inefficace l'opposizione dei creditori, al pari del provvedimento del Tribunale autorizzativo della fusione, ex art. 2445 c.c.

Pertanto, ove la società abbia attuato il deposito fiduciario di cui all'art. 2503 c.c., il ricorso dei creditori in opposizione al progetto di fusione deve essere dichiarato inammissibile.

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